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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione all’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Reato di falsità in registri e notificazioni obbligatorie
  • Colpisce soggetti tenuti per legge a registrare dati
  • Pena fino a sei mesi o multa fino a seicentomila lire
  • Applica a registri amministrativi, professionali, industriali

Chi è obbligato per legge a registrazioni o notificazioni e scrive false indicazioni rischia fino a sei mesi o multa fino a seicentomila lire.

Ratio

L'articolo 484 c.p. punisce la falsità in registri e notificazioni amministrativi obbligatori per legge. La norma protegge l'integrità di registri pubblici (registro imprese, registri professionali, registri industriali, registri amministrativi) e notificazioni alle autorità di pubblica sicurezza. Chi è tenuto per legge a mantenere registri accurati tradisce l'obbligo scrivendo o permettendo false indicazioni. La pena è minore perché non si tratta di atti autenticati ma di registrazioni amministrative, comunque di rilievo pubblico.

Analisi

La norma richiede tre elementi: (1) obbligo legale di fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza o notificazioni su operazioni industriali/commerciali/professionali; (2) condotta di scrivere o lasciare scrivere false indicazioni; (3) assenza di autorizzazione. La pena è unica: reclusione fino a sei mesi oppure multa fino a seicentomila lire. La formula per legge obbligato è ampia e comprende imprenditori, professionisti, associazioni, enti.

Quando si applica

Applicazioni concrete: imprenditore che tiene registri falsi (es. registro clienti falsificato), professionista che comunica false operazioni all'ordine professionale, società che registra false transazioni nel libro mastro sottoposto a ispezione, gestore di servizio pubblico che falsifica notificazioni alle autorità, commerciante che altera registri di magazzino sottoposti a controllo amministrativo.

Connessioni

Articolo 483 punisce la falsità ideologica in atto pubblico da privato (pena fino a due anni, più severa). Articolo 481 punisce falsità in certificati da professionisti (pena fino a un anno). Normativa sulla contabilità (codice della contabilità, norme tributarie) per obblighi specifici di tenuta registri. Articolo 27 D.lgs. 241/90 per responsabilità amministrative delle persone giuridiche.

Domande frequenti

Chi è considerato per legge obbligato a fare registrazioni?

Imprenditori, professionisti, associazioni, enti pubblici e privati tenuti da norme specifiche a mantenere registri con valore amministrativo.

La pena è soltanto pecuniaria o solo detentiva?

La pena può essere alternativamente reclusione fino a sei mesi oppure multa fino a seicentomila lire, non congiunta.

Se il registro non è soggetto a ispezione dell'Autorità, si applica comunque l'articolo 484?

No, il reato richiede espressamente che le registrazioni siano soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Chi lascia scrivere false indicazioni a un suo dipendente è responsabile?

Sì, l'articolo 484 punisce chi scrive e chi lascia scrivere false indicazioni, quindi sia l'autore che il supervisore.

Una singola falsa indicazione in un registro rappresenta il reato completo?

Sì, il reato si consuma anche con una sola falsa indicazione, se significativa; concorso di reati se ripetuto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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