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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo (1).

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In sintesi

  • Protezione dell'integrità territoriale e della stabilità statale da violenza massiccia e distruttiva
  • Ergastolo (pena capitale comunista terminata nel 1948, sostituita dall'ergastolo) per devastazione, saccheggio e strage ai danni dello Stato
  • Elemento caratterizzante: scopo esplicito di attentare alla sicurezza dello Stato
  • Atti materiali: devastazione (distruzione diffusa di beni), saccheggio (appropriazione forzata di beni pubblici/privati su larga scala), strage (uccisioni di massa)
  • Reato di danno concreto: serve il risultato effettivo, non solo il tentativo (diverso da altri attentati)

Devastazione, saccheggio e strage finalizzati ad attentare alla sicurezza dello Stato: ergastolo per chi commette questi gravi atti terroristici.

Ratio

L'art. 285 è norma estrema, riferita a violenza bellica o insurrezionale di vastissima portata. Storica: redatta nel 1930 in contesto di protezione da insurrezioni, guerra civile, attentati di massa. La trio (devastazione-saccheggio-strage) indica tre forme progressive di annichilimento dello Stato. L'elemento teleologico («allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato») è costitutivo: serve il dolo specifico di indebolire lo Stato, non semplice criminalità ordinaria estesa.

Analisi

Tre forme alternative: (1) devastazione = distruzione sistematica di beni pubblici o privati in area vasta (es. rasi al suolo quartieri interi), (2) saccheggio = appropriazione forzata di risorse economiche pubbliche su scala tale da destabilizzare, (3) strage = uccisioni di civili/militari in numero tale da indebolire la coesione statale. Il dolo è specifico: consapevolezza e volontà di attentare alla sicurezza dello Stato globale. Non basta il dolo generico di danneggiare o uccidere. Il reato è consumato al verificarsi del risultato effettivo (diverso dagli attentati di tentativa/preparazione): occorre la devastazione concreta, il saccheggio consumato, le stragi avvenute. Prescrizione: 30 anni (massimo di pena).

Quando si applica

Operazione militare esterna su scala bellica (es. invasione straniera supportata da sabotatori interni che distruggono infrastrutture). Sommossa popolare che incendia ministeri, brucia archivi amministrativi, elimina migliaia di civili per destabilizzare il governo. Attacco terroristico coordinato su più città contemporaneamente. Diversamente: attacco isolato a una caserma (pur violento), manifestazione di piazza (pur selvaggia), saccheggio di un negozio (pur esteso), omicidio plurimo non organizzato a fini terroristici.

Connessioni

Articoli 283 (attentato Costituzione), 284 (insurrezione), 286 (guerra civile), 280-bis (terrorismo esplosivi), 576-577 c.p. (strage ordinaria, 15 anni max), 635 c.p. (danneggiamento ordinario). Diritto internazionale umanitario: Convenzioni di Ginevra, criteri di crimine di guerra. Giurisprudenza: applicazione rara e solenne, con pronunciamenti su contesti bellici e sommovimenti armati.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra strage ordinaria (art. 576-577) e strage ex art. 285?

L'art. 576-577 punisce l'uccisione di più persone (massimo 15 anni). L'art. 285 punisce la strage come parte di un disegno più ampio di devastazione/saccheggio della sicurezza dello Stato (ergastolo). L'elemento telecologico (attentare alla sicurezza dello Stato) è la differenza cruciale. Se le uccisioni sono isolate da tale scopo, ricade l'art. ordinaria.

Se una persona commette devastazione ma NON con scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, quale reato è?

Non è art. 285. Potrebbe essere danneggiamento aggravato (art. 635 c.p., max 2 anni), piromane (art. 423-425, incendi), crimini ordinari. L'art. 285 richiede specificamente l'elemento soggettivo terroristico-insurrezionale, assente nella criminalità ordinaria.

La devastazione dev'essere consumata completamente (es. intera città bruciata) o basta un inizio credibile?

Serve la consumazione sostanziale: aree significative distrutte, non un singolo edificio. Il reato punisce il risultato effettivo, non la tentazione. Se devastazione è iniziata ma arrestata prima di estensione considerevole, si scende probabilmente al tentativo (art. 56 c.p.) con pena ridotta; ma l'ergastolo base è per devastazione realizzata.

Se il Governo legittimamente reprime violenza massiccia e causa danni collaterali, è responsabile di art. 285?

No. L'art. 285 punisce chi compie i fatti allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. Il Governo che reprime legittimamente non ha questo scopo; agisce per difendere. L'elemento soggettivo (dolo specifico terroristico) è assente nel governo legittimo.

Un soldato che esegue ordini illegittimi di devastazione risponde di art. 285?

In linea di principio sì. L'ordine illegittimo non scusa automaticamente. Però il soldato può opporre l'eccezione di ordine illegittimo manifestamente illecito (art. 5 Codice Militare), e il tribunale potrebbe ridurre colpa. Dipende dalla consapevolezza che l'ordine attentava alla sicurezza dello Stato vs. semplice atto guerra ordinaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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