← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 c.p. (Delitto comune dello straniero all’estero)

In vigore dal 1° luglio 1931

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

:1) si trovi nel territorio dello Stato;

:2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Lo straniero che commette all'estero un reato grave (ergastolo o reclusione minima di un anno) a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano può essere punito in Italia.
  • La punibilità richiede che lo straniero si trovi sul territorio italiano e che vi sia richiesta del Ministro della giustizia oppure istanza o querela della persona offesa.
  • Se il reato è commesso a danno di uno Stato estero, di un altro straniero o delle istituzioni europee, le soglie di pena minima salgono: è richiesta la pena di morte, l'ergastolo oppure una reclusione minima di tre anni.
  • In quest'ultimo caso è sempre necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, senza possibilità di supplire con la querela della vittima.
  • La norma si applica solo ai delitti, non alle contravvenzioni, e si coordina con gli articoli 7 e 8 c.p. che disciplinano fattispecie prioritarie.

L'art. 10 c.p. regola la punibilità dello straniero che commette un delitto grave all'estero, a danno dell'Italia o di suoi cittadini.

Ratio

L'articolo 10 del codice penale esprime il principio di universalità della legge penale italiana temperato da condizioni di procedibilità. Il legislatore del 1930 ha inteso evitare che il territorio straniero diventi un rifugio sicuro per chi commette reati gravi ai danni di interessi italiani o europei. La norma risponde all'esigenza di non lasciare impuniti fatti illeciti gravi solo perché commessi fuori dai confini nazionali, garantendo al contempo che l'intervento della giustizia italiana sia riservato alle ipotesi più severe, così da evitare conflitti sistematici con le giurisdizioni straniere. Il bilanciamento tra sovranità nazionale e rispetto dell'ordinamento internazionale si riflette nelle soglie di pena previste e nel ruolo centrale attribuito al Ministro della giustizia come filtro politico-istituzionale.

Analisi

Il primo comma disciplina il caso in cui la vittima è lo Stato italiano o un cittadino italiano: la soglia è la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, requisito relativamente basso che riflette la maggiore esigenza di tutela degli interessi nazionali. Il secondo comma tratta invece l'ipotesi residuale in cui la vittima è uno Stato estero, uno straniero o le Comunità europee: in questo caso la soglia sale a tre anni di reclusione nel minimo, oppure deve trattarsi di delitti punibili con l'ergastolo o la pena di morte. Il requisito della presenza dello straniero nel territorio italiano è in entrambi i casi indefettibile: senza di esso la norma non può essere applicata. La distinzione tra le due ipotesi riflette una scelta di politica criminale precisa: la protezione degli stranieri vittime di altri stranieri all'estero è accordata dall'Italia solo per i reati di maggiore gravità, poiché in questi casi è più forte l'interesse alla repressione universale dei grandi crimini.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente quando ricorrono cumulativamente alcune condizioni. Per il primo comma: lo straniero deve trovarsi in Italia, il fatto deve essere un delitto (non una contravvenzione), deve essere punito con ergastolo o reclusione minima di un anno secondo la legge italiana, deve essere stato commesso all'estero ai danni dello Stato o di un cittadino italiano, e deve esservi richiesta del Ministro della giustizia oppure istanza o querela della persona offesa. Per il secondo comma, dove la vittima è uno straniero, uno Stato estero o le istituzioni europee, è necessaria esclusivamente la richiesta del Ministro della giustizia, e il delitto deve prevedere pena di morte, ergastolo o reclusione minima di tre anni. La norma non si applica quando operano gli articoli 7 e 8 c.p., che disciplinano fattispecie con criteri di giurisdizione propri e prevalenti.

Connessioni

L'articolo 10 va letto in stretta correlazione con gli articoli 7, 8 e 9 del codice penale, che formano insieme un sistema gerarchico di norme sull'efficacia della legge penale nello spazio. L'art. 7 disciplina i delitti commessi all'estero punibili incondizionatamente (tra cui delitti contro la personalità dello Stato o contro la pubblica amministrazione); l'art. 8 riguarda il cittadino italiano che delinque all'estero; l'art. 9 disciplina lo straniero che commette reati all'estero ai danni di altri stranieri in ipotesi residuali. Rileva inoltre il coordinamento con le convenzioni internazionali e con il diritto dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale, nonché con le norme processuali sul mandato di arresto europeo e sull'estradizione, strumenti che spesso si attivano nelle stesse situazioni cui l'art. 10 si riferisce.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 10 del codice penale?

L'art. 10 c.p. stabilisce che lo straniero che commette all'estero un delitto grave ai danni dello Stato italiano, di un cittadino italiano o di istituzioni europee può essere punito in Italia, a condizione che si trovi nel territorio italiano e che siano soddisfatti specifici requisiti di procedibilità come la richiesta del Ministro della giustizia o la querela della vittima.

Cos'è l'articolo 10 bis del codice penale?

L'art. 10-bis c.p. è una norma distinta dall'art. 10: introdotta dalla legge n. 94 del 2009, disciplinava il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte dello straniero. È stato successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha depenalizzato tale condotta trasformandola in illecito amministrativo.

Cosa dice l'articolo 10 del codice penale in parole semplici?

In sintesi, l'art. 10 c.p. consente all'Italia di processare e punire uno straniero che ha commesso un reato grave in un altro paese, se la vittima era italiana o se il fatto era così grave da giustificare un intervento della giustizia italiana. Lo straniero deve però trovarsi fisicamente in Italia, e occorre l'autorizzazione del Ministro della giustizia o la denuncia della vittima.

Qual è la spiegazione dell'art. 10 del codice penale?

L'art. 10 c.p. attua il principio di universalità temperata della legge penale: l'Italia non punisce qualunque reato commesso all'estero da uno straniero, ma solo i delitti di una certa gravità, e solo quando lo straniero è presente in Italia. La norma bilancia la sovranità dello Stato italiano con il rispetto delle giurisdizioni straniere, usando soglie di pena minima e filtri istituzionali come la richiesta ministeriale.

Quando si applica l'art. 10 c.p. e quali sono le condizioni?

L'art. 10 c.p. si applica quando: (1) l'autore è uno straniero; (2) il reato è stato commesso all'estero; (3) si tratta di un delitto, non di una contravvenzione; (4) lo straniero si trova in Italia; (5) la pena prevista supera le soglie minime stabilite dalla norma (un anno se la vittima è italiana, tre anni se la vittima è straniera o un'istituzione europea); (6) vi è richiesta del Ministro della giustizia o, nei casi previsti, querela o istanza della persona offesa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.