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Art. 8 c.p. (Delitto politico commesso all’estero)
In vigore dal 1° luglio 1931
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
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In sintesi
L'art. 8 c.p. estende la giurisdizione italiana ai delitti politici commessi all'estero da cittadini o stranieri, su richiesta del Ministro della giustizia.
Ratio
L'art. 8 c.p. risponde all'esigenza dello Stato di tutelare i propri interessi politici e i diritti politici dei cittadini anche quando l'offesa si consuma oltre i confini nazionali. Il legislatore del 1930, nel costruire il sistema della legge penale nello spazio, ha ritenuto che la natura politica del reato giustificasse un'estensione della giurisdizione italiana in deroga al principio della territorialità. La ratio è quindi duplice: proteggere l'ordinamento costituzionale e istituzionale dello Stato da attacchi provenienti dall'estero e garantire che condotte lesive dei diritti politici dei cittadini non restino impunite per il solo fatto di essere state realizzate fuori dal territorio nazionale. Rispetto all'art. 7 c.p., che punisce automaticamente e senza condizioni alcune categorie di reati commessi all'estero, l'art. 8 introduce un filtro discrezionale affidato all'Esecutivo, a sottolineare la rilevanza politica della scelta di procedere.
Analisi
Il terzo comma dell'art. 8 c.p. offre la definizione normativa di delitto politico, articolata in due fattispecie distinte. La prima riguarda i reati oggettivamente politici: quelli che offendono un interesse politico dello Stato (ad esempio, attentati all'unità nazionale, alle istituzioni repubblicane) o un diritto politico del cittadino (come il diritto di voto o di associazione politica). La seconda categoria comprende i reati soggettivamente politici, ossia quelli comuni — senza oggetto politico — ma determinati, in tutto o in parte, da motivi politici: in questo caso è la finalità perseguita dall'agente a imprimere carattere politico alla condotta. Il meccanismo procedurale prevede che, a differenza dei reati ex art. 7, la punibilità non scatti automaticamente ma sia subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia, con l'ulteriore condizione della querela per i reati procedibili a querela. Soggetti attivi possono essere sia il cittadino italiano sia lo straniero, purché il delitto non rientri già nell'elenco dell'art. 7 n. 1.
Quando si applica
L'art. 8 c.p. trova applicazione quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: il fatto deve essere commesso fuori dal territorio italiano; deve qualificarsi come delitto politico ai sensi del terzo comma; non deve essere già ricompreso nei casi di cui all'art. 7 n. 1 c.p. (per i quali la punibilità è incondizionata); deve intervenire la richiesta del Ministro della giustizia. Se il reato è procedibile a querela, tale atto è parimenti necessario. La norma si applica indifferentemente al cittadino italiano e allo straniero, senza distinzione di nazionalità. Nella pratica, l'attivazione di questa disposizione è storicamente rara, poiché richiede una valutazione politico-istituzionale da parte del Governo e presuppone che l'autore si trovi o transiti nel territorio dello Stato, condizione necessaria affinché la giurisdizione italiana possa esercitarsi concretamente.
Connessioni
L'art. 8 c.p. si legge in stretta connessione con gli articoli contigui del codice penale: l'art. 7 elenca i delitti puniti incondizionatamente ovunque commessi (tra cui i delitti contro la personalità dello Stato); l'art. 9 disciplina i delitti comuni commessi all'estero dal cittadino; l'art. 10 fa altrettanto per lo straniero. Sul piano costituzionale, la definizione di diritto politico del cittadino richiama l'art. 48 Cost. (diritto di voto) e l'art. 49 Cost. (libertà di associazione in partiti). A livello di diritto internazionale, l'applicazione della norma deve essere coordinata con i trattati di estradizione, che tradizionalmente escludono l'estradizione per reati politici, e con il principio del ne bis in idem internazionale di cui all'art. 11 c.p.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 8 del codice penale?
L'art. 8 c.p. stabilisce che il cittadino italiano o lo straniero che commette all'estero un delitto politico — non già previsto dall'art. 7 c.p. — è punibile secondo la legge italiana, a condizione che il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Se il reato è procedibile a querela, è necessaria anche la querela della persona offesa.
Cosa significa 'delitto politico' ai sensi dell'art. 8 c.p.?
Il codice penale fornisce una definizione in due parti: è delitto politico il reato che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino (politicità oggettiva); è altresì delitto politico il reato comune commesso, in tutto o in parte, per motivi politici (politicità soggettiva). Le due categorie possono anche coesistere.
Cosa dispone l'art. 8 comma 3 del codice penale?
Il terzo comma dell'art. 8 c.p. contiene la definizione legislativa di delitto politico, fondamentale per l'applicazione non solo di questo articolo ma dell'intero sistema. Stabilisce che è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, nonché il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Qual è la differenza tra gli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale?
Gli artt. 7-10 c.p. regolano tutti la legge penale nello spazio, ma con presupposti diversi: l'art. 7 elenca i reati puniti incondizionatamente ovunque commessi; l'art. 8 riguarda i delitti politici all'estero (con richiesta ministeriale); l'art. 9 si occupa dei delitti comuni commessi all'estero dal cittadino; l'art. 10 disciplina i delitti commessi all'estero dallo straniero a danno dello Stato o di un cittadino italiano.
La legge italiana si applica sempre ai reati commessi all'estero?
No. La regola generale è la territorialità: la legge italiana si applica ai reati commessi nel territorio dello Stato. L'applicazione ai reati commessi all'estero è eccezionale e richiede specifici presupposti, diversi a seconda del tipo di reato e del soggetto coinvolto, come disciplinato dagli artt. 7-10 c.p. Per i delitti politici all'estero, l'art. 8 c.p. richiede in ogni caso la richiesta del Ministro della giustizia.
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