Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 6 c.p. sancisce il principio di territorialità: chi commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana; il reato si considera commesso in Italia anche se solo una parte dell’azione o dell’omissione, ovvero l’evento, vi si è verificato.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 c.p. (Reati commessi nel territorio dello Stato)
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 5 - Articolo 5 Codice Penale: (Ignoranza della legge penale)→Cod. pen. art. 7 - Articolo 7 Codice Penale: (Reati commessi all’estero)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Caso pratico: Territorialità penale e reati transnazionali: esem→Caso pratico: Rinnovamento del giudizio e ne bis in idem interna→Articolo 4 Codice Penale: (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)→Articolo 8 Codice Penale: (Delitto politico commesso all’estero)→Articolo 3-bis Codice Penale: (Principio della riserva di codice)→Articolo 3 Codice Penale: (Obbligatorietà della legge penale)→Art. 9 c.p.: (Delitto comune del cittadino all’estero)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 6 c.p. stabilisce la giurisdizione penale italiana su tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, anche parzialmente.
Ratio
L'art. 6 c.p. incarna il principio di territorialità, cardine del diritto penale internazionale, secondo cui ogni Stato esercita la propria potestà punitiva entro i confini della propria sovranità. La norma risponde all'esigenza di garantire che chiunque si trovi sul territorio italiano, cittadino o straniero, sia soggetto alle medesime regole di condotta penalmente rilevanti. In questo modo lo Stato assicura l'ordine pubblico interno, la tutela dei beni giuridici nazionali e il rispetto delle aspettative di sicurezza dei consociati. Il principio di territorialità si affianca ad altri criteri, personalità attiva e passiva, difesa, universalità, previsti dagli artt. 7-10 c.p., ma costituisce la regola generale e residuale da cui gli altri derogano.
Analisi
Il secondo comma dell'art. 6 c.p. adotta la cosiddetta teoria dell'ubiquità: il reato si considera commesso in Italia ogniqualvolta sul territorio nazionale sia avvenuta anche solo una frazione dell'azione o dell'omissione, oppure si sia prodotto l'evento tipico. Questa soluzione evita vuoti di giurisdizione nei reati a distanza, quelli in cui condotta ed evento si verificano in Paesi diversi, e consente all'Italia di perseguire, ad esempio, chi dall'estero invia comunicazioni fraudolente a vittime residenti in Italia (evento sul territorio) o chi in Italia avvia un'operazione criminosa il cui risultato si consuma oltre confine (condotta parzialmente in Italia). La dottrina distingue tra reati di mera condotta, per i quali rileva il luogo dell'azione o dell'omissione, e reati di evento, per i quali è sufficiente che l'evento si verifichi in Italia.
Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che un procedimento penale italiano deve determinare la propria competenza giurisdizionale rispetto a un fatto con elementi di transnazionalità. Casi tipici: il truffatore straniero che opera via internet colpendo vittime italiane; il cittadino italiano che inizia in Italia una condotta illecita che si perfeziona all'estero; i reati informatici in cui i server si trovano in giurisdizioni diverse; i reati commessi a bordo di navi o aeromobili italiani in acque o spazi internazionali, equiparati al territorio nazionale dall'art. 4 c.p. La norma si applica anche in materia di concorso di persone, quando uno dei concorrenti ha agito in Italia pur essendo il reato consumato altrove.
Connessioni
L'art. 6 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 3 c.p. (obbligatorietà della legge penale per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato) e con gli artt. 7-10 c.p., che estendono la giurisdizione italiana a reati commessi all'estero in deroga al principio di territorialità. Rilevanti anche l'art. 4 c.p. sulla nozione di territorio dello Stato e l'art. 11 c.p. sul rinnovamento del giudizio nei confronti del cittadino giudicato all'estero. Sul piano internazionale, la norma si coordina con le convenzioni di estradizione, con il mandato d'arresto europeo e con il regolamento delle competenze nelle ipotesi di ne bis in idem transnazionale disciplinate dall'art. 54 della Convenzione di Schengen.
Casi pratici
Caso 1: Tizio straniero che truffa in Italia
Tizio, cittadino di Stato estero, organizza dall'Italia una truffa online ai danni di residenti italiani, incassando bonifici su conti aperti in Lombardia. La legge penale italiana si applica integralmente: ai sensi dell'art. 6 c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato perché tanto la condotta quanto l'evento si sono verificati in Italia, a prescindere dalla cittadinanza dell'agente.
Caso 2: Caio e il reato a bordo di nave italiana in acque internazionali
Caio, membro dell'equipaggio di una nave mercantile battente bandiera italiana, commette lesioni dolose contro un collega mentre l'imbarcazione naviga in acque internazionali. La giurisdizione italiana opera comunque: la nave battente bandiera nazionale è considerata estensione del territorio dello Stato, sicché il fatto rientra nell'art. 6 c.p. in combinato disposto con la disciplina convenzionale sul diritto del mare.
Caso 3: Sempronio, server estero e vittime italiane
Sempronio gestisce da paese estero una piattaforma con server all'estero usata per diffondere materiale illecito a utenti in Italia. Pur trovandosi la condotta materiale fuori confine, l'evento si realizza in Italia: secondo il criterio dell'ubiquità sancito dall'art. 6, comma 2 c.p., il reato si reputa commesso nel territorio dello Stato e la giurisdizione italiana è pienamente operante.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 6 c.p. codifica il principio di territorialità, integrato dal criterio dell'ubiquità: basta che condotta od evento si verifichino in Italia. L'art. 4 c.p. definisce la nozione di cittadino e territorio, includendo navi e aeromobili nazionali. Gli artt. 7-10 c.p. regolano i casi di extraterritorialità per reati commessi all'estero. Per le navi rileva inoltre la Convenzione UNCLOS, che riconosce la giurisdizione dello Stato di bandiera in acque internazionali.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 6 del codice penale?
L'art. 6 c.p. afferma il principio di territorialità della legge penale: chiunque commetta un reato in Italia è punito secondo la legge italiana, indipendentemente dalla sua nazionalità. Il reato si considera commesso in Italia anche quando solo una parte della condotta o l'evento si è verificato sul territorio nazionale.
Cos'è l'articolo 6 bis del codice penale?
L'art. 6 bis c.p. è una disposizione distinta dall'art. 6: disciplina specifiche ipotesi di estensione della giurisdizione italiana, introdotte dal legislatore per adeguare l'ordinamento ad obblighi internazionali e unionali in materia di reati transnazionali. Per il suo contenuto è opportuno consultare la versione aggiornata del codice penale o affidarsi a un professionista del diritto.
Come recita testualmente l'articolo 6 del codice penale?
Il testo integrale recita: «Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.»
Un cittadino straniero può essere punito dalla legge italiana?
Sì. L'art. 6 c.p. non distingue in base alla nazionalità: la legge penale italiana si applica a chiunque si trovi nel territorio dello Stato al momento del reato. Anche uno straniero che commette un illecito penale in Italia è soggetto alla giurisdizione italiana, salve eventuali immunità di diritto internazionale (ad es. diplomatiche).
Cosa prevede l'art. 2 comma 6 del codice penale?
L'art. 2 c.p. riguarda la successione di leggi penali nel tempo (principio di irretroattività e favor rei) e il sesto comma disciplina le misure di sicurezza. Si tratta di una norma concettualmente diversa dall'art. 6 c.p., che riguarda invece la giurisdizione territoriale. Per approfondire l'art. 2 c.p. è disponibile la relativa scheda su questo portale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate