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Art. 6 c.p. (Reati commessi nel territorio dello Stato)
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.
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In sintesi
L'art. 6 c.p. stabilisce la giurisdizione penale italiana su tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, anche parzialmente.
Ratio
L'art. 6 c.p. incarna il principio di territorialità, cardine del diritto penale internazionale, secondo cui ogni Stato esercita la propria potestà punitiva entro i confini della propria sovranità. La norma risponde all'esigenza di garantire che chiunque si trovi sul territorio italiano — cittadino o straniero — sia soggetto alle medesime regole di condotta penalmente rilevanti. In questo modo lo Stato assicura l'ordine pubblico interno, la tutela dei beni giuridici nazionali e il rispetto delle aspettative di sicurezza dei consociati. Il principio di territorialità si affianca ad altri criteri — personalità attiva e passiva, difesa, universalità — previsti dagli artt. 7-10 c.p., ma costituisce la regola generale e residuale da cui gli altri derogano.
Analisi
Il secondo comma dell'art. 6 c.p. adotta la cosiddetta teoria dell'ubiquità: il reato si considera commesso in Italia ogniqualvolta sul territorio nazionale sia avvenuta anche solo una frazione dell'azione o dell'omissione, oppure si sia prodotto l'evento tipico. Questa soluzione evita vuoti di giurisdizione nei reati a distanza — quelli in cui condotta ed evento si verificano in Paesi diversi — e consente all'Italia di perseguire, ad esempio, chi dall'estero invia comunicazioni fraudolente a vittime residenti in Italia (evento sul territorio) o chi in Italia avvia un'operazione criminosa il cui risultato si consuma oltre confine (condotta parzialmente in Italia). La dottrina distingue tra reati di mera condotta, per i quali rileva il luogo dell'azione o dell'omissione, e reati di evento, per i quali è sufficiente che l'evento si verifichi in Italia.
Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che un procedimento penale italiano deve determinare la propria competenza giurisdizionale rispetto a un fatto con elementi di transnazionalità. Casi tipici: il truffatore straniero che opera via internet colpendo vittime italiane; il cittadino italiano che inizia in Italia una condotta illecita che si perfeziona all'estero; i reati informatici in cui i server si trovano in giurisdizioni diverse; i reati commessi a bordo di navi o aeromobili italiani in acque o spazi internazionali, equiparati al territorio nazionale dall'art. 4 c.p. La norma si applica anche in materia di concorso di persone, quando uno dei concorrenti ha agito in Italia pur essendo il reato consumato altrove.
Connessioni
L'art. 6 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 3 c.p. (obbligatorietà della legge penale per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato) e con gli artt. 7-10 c.p., che estendono la giurisdizione italiana a reati commessi all'estero in deroga al principio di territorialità. Rilevanti anche l'art. 4 c.p. sulla nozione di territorio dello Stato e l'art. 11 c.p. sul rinnovamento del giudizio nei confronti del cittadino giudicato all'estero. Sul piano internazionale, la norma si coordina con le convenzioni di estradizione, con il mandato d'arresto europeo e con il regolamento delle competenze nelle ipotesi di ne bis in idem transnazionale disciplinate dall'art. 54 della Convenzione di Schengen.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 6 del codice penale?
L'art. 6 c.p. afferma il principio di territorialità della legge penale: chiunque commetta un reato in Italia è punito secondo la legge italiana, indipendentemente dalla sua nazionalità. Il reato si considera commesso in Italia anche quando solo una parte della condotta o l'evento si è verificato sul territorio nazionale.
Cos'è l'articolo 6 bis del codice penale?
L'art. 6 bis c.p. è una disposizione distinta dall'art. 6: disciplina specifiche ipotesi di estensione della giurisdizione italiana, introdotte dal legislatore per adeguare l'ordinamento ad obblighi internazionali e unionali in materia di reati transnazionali. Per il suo contenuto è opportuno consultare la versione aggiornata del codice penale o affidarsi a un professionista del diritto.
Come recita testualmente l'articolo 6 del codice penale?
Il testo integrale recita: «Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.»
Un cittadino straniero può essere punito dalla legge italiana?
Sì. L'art. 6 c.p. non distingue in base alla nazionalità: la legge penale italiana si applica a chiunque si trovi nel territorio dello Stato al momento del reato. Anche uno straniero che commette un illecito penale in Italia è soggetto alla giurisdizione italiana, salve eventuali immunità di diritto internazionale (ad es. diplomatiche).
Cosa prevede l'art. 2 comma 6 del codice penale?
L'art. 2 c.p. riguarda la successione di leggi penali nel tempo (principio di irretroattività e favor rei) e il sesto comma disciplina le misure di sicurezza. Si tratta di una norma concettualmente diversa dall'art. 6 c.p., che riguarda invece la giurisdizione territoriale. Per approfondire l'art. 2 c.p. è disponibile la relativa scheda su questo portale.
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