La rivalutazione legale è 1,5% fisso + 75% della variazione annua indice FOI ISTAT senza tabacchi (art. 2120 c. 4 c.c.).
| Quota annua | RAL ÷ 13,5 − 0,50% RAL (contributo INPS Fondo Garanzia ex L. 297/1982 art. 3) per ogni anno di servizio. |
|---|---|
| Rivalutazione | 1,5% fisso annuo + 75% della variazione indice FOI ISTAT (art. 2120 c. 4 c.c.). La media storica 2010-2025 è circa 2,2-2,8%. |
| Tassazione separata | Aliquota = IRPEF media calcolata sul reddito di riferimento (TFR maturato × 12 ÷ anni servizio), art. 17 e 19 TUIR. Rivalutazioni tassate al 17% come imposta sostitutiva. |
| Fondo Tesoreria INPS | Aziende ≥ 50 dipendenti: TFR versato all'INPS che rivaluta e liquida (L. 296/2006). Cambia solo il soggetto erogante, non l'importo netto del lavoratore. |
| Anticipi | Dopo 8 anni di servizio si può chiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie, prima casa o congedi (art. 2120 c. 6-8 c.c.). Il datore può limitarli al 10% degli aventi diritto. |
Stima orientativa. Non considera contratti collettivi specifici (alcuni CCNL prevedono accantonamenti diversi), TFR destinato a fondo pensione complementare (deducibilità diversa), conguagli RAL annuali, sospensioni del rapporto e tassazione opzionale ordinaria se più favorevole. Per la liquidazione effettiva richiedere il prospetto al datore di lavoro o al consulente del lavoro.
→ Glossario — TFR e cessazione del rapporto