Articolo 97 del T.U.B.

T.U.B

Art. 97 T.U.B. - Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

"1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa' (1).

2. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2.

3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione."

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 43 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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