Articolo 96 quater.4 del T.U.B.

T.U.B

Art. 96 quater.4 T.U.B. - Interventi finanziati su base volontaria.

In vigore dal 09/03/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalita' ivi indicate, il sistema di garanzia puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5."

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