Articolo 96 quater.3 del T.U.B.
T.U.B
Art. 96 quater.3 T.U.B. - Adesione ad altro sistema di garanzia.
In vigore dal 09/03/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1
"1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne da' comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca e' tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3.
2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la banca e' stata esclusa da un sistema di garanzia.
3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in caso di fusione o di scissione."
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