Articolo 96 bis.4 del T.U.B.
T.U.B
Art. 96 bis.4 T.U.B. - Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia.
In vigore dal 09/03/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1
"1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso."
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