Articolo 95 sexies del T.U.B.
T.U.B
Art. 95 sexies T.U.B. - Norme di attuazione.
In vigore dal 06/08/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/2004 n. 197 Articolo 2
"1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione."
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