Articolo 95 del T.U.B.

T.U.B

Art. 95 T.U.B. - Succursali di banche di Stato terzo.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

"1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 58-sexies, nonché dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili."

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