Articolo 94 del TUIR

TUIR

Art. 94 TUIR - Valutazione dei titoli

In vigore dal 01/01/2026

Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 130

"1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo e' determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.

4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.

5. In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il numero complessivo delle azioni.

6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni (1).

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c)."

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(1) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'art. 13, comma 2 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

Commento del professionista

L’art. 94 del TUIR disciplina la valutazione fiscale dei titoli iscritti nell’attivo circolante, cioè quei titoli detenuti non come investimento durevole ma per essere negoziati o comunque non destinati a permanere a lungo in azienda. La distinzione tra attivo circolante e immobilizzazioni, infatti, dipende dalla destinazione dell’investimento, valutata in base alle caratteristiche del titolo, alla volontà dell’impresa e alla capacità di mantenerlo nel tempo.

Dal punto di vista fiscale, se i titoli (azioni, obbligazioni, strumenti finanziari e altri titoli di massa) sono presenti a fine esercizio e non sono immobilizzazioni, essi concorrono al reddito come rimanenze, secondo le regole dell’art. 92 TUIR. Questo significa che la loro variazione tra rimanenze iniziali e finali incide sul reddito imponibile. La valutazione deve avvenire con metodi specifici: LIFO, FIFO, costo medio ponderato, varianti del LIFO o costi specifici. Se si utilizza un metodo diverso, il valore fiscale non può essere inferiore a quello determinato con il LIFO a scatti annuali.

Il costo dei titoli include gli oneri direttamente imputabili (come commissioni), ma non gli interessi passivi o le spese generali. Inoltre, per le azioni si considera anche il valore dei dividendi maturati, mentre per i titoli a reddito fisso gli interessi maturati vanno separati dal costo.

Un aspetto importante è che le rimanenze finali di un esercizio diventano le iniziali del successivo e che eventuali rettifiche dell’amministrazione finanziaria valgono anche per gli anni dopo. Se l’impresa non segue una contabilità basata su costi/ricavi/rimanenze, deve predisporre un prospetto per determinare correttamente il reddito imponibile.

Per quanto riguarda i metodi di valutazione:

  • il LIFO presume che i titoli acquistati più recentemente siano ceduti per primi (con varianti a scatti annuali o continuo);

  • il FIFO presume il contrario, cioè che si cedano prima i titoli più vecchi;

  • il costo medio ponderato attribuisce un valore medio ai titoli della stessa categoria.

Le operazioni di pronti contro termine non incidono sulle rimanenze perché la cessione è solo temporanea: la proprietà è considerata “provvisoria” e l’operazione ha natura finanziaria.

Ai fini della valutazione, i titoli devono essere raggruppati in categorie omogenee, cioè titoli emessi dallo stesso soggetto e con le stesse caratteristiche (ad esempio azioni ordinarie, privilegiate, obbligazioni, ecc.), indipendentemente dal prezzo di acquisto.

Per alcuni titoli (obbligazioni e titoli similari) è possibile effettuare una svalutazione al valore normale, cioè al valore di mercato. Per i titoli quotati si guarda ai prezzi di borsa (ultimo giorno o media dell’ultimo mese), mentre per quelli non quotati si usano valori comparabili o criteri oggettivi. Questa svalutazione è considerata facoltativa, ma deve rispettare i limiti dei metodi di valutazione adottati.

In caso di aumento gratuito di capitale (con assegnazione di nuove azioni), cambia il numero di azioni possedute e il loro valore unitario, ma non il valore complessivo della partecipazione. In caso di aumento a pagamento, le nuove azioni si “mescolano” a quelle già possedute senza creare una nuova stratificazione LIFO, salvo casi particolari.

Un’altra regola importante riguarda i versamenti dei soci a fondo perduto o la rinuncia ai crediti: tali importi non sono deducibili immediatamente ma aumentano il costo fiscale della partecipazione. Tuttavia, questo aumento è limitato al valore fiscale del credito rinunciato; se il credito ha valore fiscale zero, non aumenta il costo della partecipazione.

Le stesse regole si applicano anche alle quote di partecipazione non rappresentate da titoli, con alcune esclusioni (come società di persone e fondi comuni).

Per le imprese che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la logica cambia: i titoli sono valutati principalmente al fair value o al costo ammortizzato. In ambito fiscale, assumono rilevanza le valutazioni di bilancio, soprattutto per i titoli detenuti per la negoziazione (FVTPL), mentre per quelli iscritti a patrimonio netto (non destinati al trading) le variazioni spesso non rilevano fiscalmente.

In sintesi, l’art. 94 TUIR stabilisce che i titoli dell’attivo circolante incidono sul reddito come rimanenze, definisce i criteri di valutazione ammessi, regola casi particolari (come pronti contro termine, aumenti di capitale e rinunce dei soci) e coordina la disciplina con i principi contabili internazionali, garantendo coerenza tra bilancio e imposizione fiscale.

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