Articolo 94 del T.U.B.

T.U.B

Art. 94 T.U.B. - Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.

In vigore dal 01/09/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

"1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.

3. Si applicano l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo (1)."

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 37 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015. Successivamente modificato dall'art. 369 del decreto legislativo n. 14 del 12/01/2019 con vigenza 01/09/2021.


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