Articolo 92 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 92 T.U.IVA - Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica e sui surrogati del caffe', di cui ai numeri 10) e 11) dell'art.
90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla
data del 1 gennaio 1973.
Con modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
procedera' al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati
del caffe', istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre
1950, non ancora applicati dai fabbricanti, ovvero gia' applicati sulle
giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al
competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine
del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi."

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