Articolo 92 del TUIR
TUIR
Art. 92 TUIR - Variazioni delle rimanenze.
In vigore dal 31/12/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 9
"1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa."
Commento del professionista
Inquadramento generale
L'art. 92 del TUIR è la norma cardine per la determinazione fiscale delle rimanenze di magazzino. La sua applicazione pratica è quotidiana per qualsiasi impresa che produca o commerci beni, eppure è una delle disposizioni più tecniche e, spesso, più sottovalutate dell'intero testo unico. Il suo contenuto non si esaurisce in una semplice regola contabile: dietro la valutazione delle giacenze si celano scelte strategiche con impatto diretto sul reddito imponibile e, quindi, sul carico fiscale dell'esercizio.
La logica di fondo è semplice: le rimanenze finali aumentano il reddito dell'esercizio (perché rappresentano costi non ancora "consumati"), mentre quelle iniziali lo riducono. La differenza tra le due positiva o negativa concorre alla formazione della base imponibile IRES. Tutto ciò che riguarda come si valuta quella differenza è, invece, straordinariamente complesso.
1. Cosa rientra nelle rimanenze fiscali
Prima di entrare nei metodi di valutazione, occorre capire cosa l'art. 92 considera "rimanenze". Il riferimento è ai beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, ovvero i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (i cosiddetti beni merce) e le materie prime, sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili non strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Un aspetto spesso trascurato riguarda gli immobili in costruzione destinati alla vendita da parte delle imprese edili: la Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni (tra le ultime, Cass. n. 11631/2023) che tali beni rientrano nelle rimanenze di magazzino anche se non ultimati alla data di chiusura dell'esercizio, in quanto la loro disponibilità è sufficiente a imporne l'allocazione tra le giacenze. Non è necessario che l'immobile sia completato per essere venduto e dunque nemmeno per essere iscritto tra le rimanenze.
Un'altra questione rilevante riguarda il momento in cui un bene entra nelle rimanenze: in linea generale coincide con il passaggio di proprietà, ma per effetto del principio di derivazione rafforzata introdotto nell'art. 83 TUIR dal D.L. n. 244/2016 prevale il momento del trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene, se non coincidente con la proprietà formale (si pensi alla vendita con riserva di proprietà). Anche su questo punto, a fare da guida è il principio contabile OIC 13.
2. Il sistema dei metodi di valutazione: il "valore minimo" come architrave del sistema
L'art. 92 non impone un unico metodo di valutazione delle rimanenze, ma costruisce un sistema fondato su un principio chiave: l'impresa è libera di scegliere il criterio che ritiene più adatto alla propria realtà aziendale per la redazione del bilancio, ma ai fini fiscali esiste un valore minimo al di sotto del quale la valutazione non può scendere.
In pratica:
se l'impresa valuta le rimanenze con uno dei metodi convenzionali previsti dall'art. 2426, n. 10, c.c. (costo medio ponderato, FIFO, LIFO continuo o sue varianti), quel valore di bilancio ha automatica rilevanza fiscale;
se l'impresa adotta un criterio diverso, il valore fiscale non può essere inferiore a quello determinabile con il LIFO a scatti annuali (il metodo "di default" della disciplina tributaria).
Il sistema, quindi, non ammette la sottovalutazione fiscale delle rimanenze, ma ne tollera la sopravvalutazione: se il bilancio iscrive un valore superiore a quello minimo fiscale, quel valore maggiore rileva comunque ai fini del reddito. Nessuna variazione in diminuzione è ammessa in questo caso.
3. I metodi convenzionali: CMP, FIFO, LIFO e le loro logiche
Richiamiamo brevemente i metodi principali che, se adottati in bilancio, hanno piena rilevanza fiscale.
Il costo medio ponderato (CMP) calcola il valore delle rimanenze come media dei costi di acquisto/produzione, ponderata per le quantità. Può essere calcolato "per movimento" (ad ogni nuovo ingresso in magazzino) o "per periodo" (su base mensile o annuale). La Cassazione ha precisato che il periodo di ponderazione deve tenere conto delle caratteristiche specifiche e della velocità di rotazione dei beni: per i prodotti altamente deperibili, ad esempio, il costo medio va ponderato sugli acquisti più recenti.
Il FIFO (first in, first out) assume che i beni acquistati per primi siano i primi ad uscire dal magazzino: ne consegue che le giacenze finali corrispondono agli acquisti più recenti, con valori tendenzialmente più vicini ai prezzi correnti di mercato. In periodi di prezzi crescenti, il FIFO produce rimanenze più elevate e quindi un maggior reddito imponibile rispetto ad altri metodi.
Il LIFO continuo funziona al contrario: i beni entrati per ultimi si considerano i primi ad uscire, con la conseguenza che le rimanenze finali sono valorizzate ai costi storici più remoti. In contesti inflattivi, tende a produrre valori di giacenza inferiori e quindi un minor reddito corrente. È ammesso civilisticamente, ma si noti che lo IAS 2 non lo prevede per i soggetti IAS adopter.
4. Il LIFO a scatti annuali: il metodo "fiscale" per eccellenza
Il metodo che la normativa tributaria ha storicamente privilegiato e che tuttora funge da "pavimento" nella valutazione fiscale è il LIFO a scatti annuali. A differenza del LIFO continuo, che opera per singolo movimento, quello a scatti lavora per strati annuali: tutte le unità fisiche formatesi nello stesso anno vengono valorizzate allo stesso costo medio unitario di quell'anno.
In caso di incremento delle quantità rispetto all'esercizio precedente, il nuovo strato viene valorizzato al costo medio dell'anno. In caso di decremento, si consumano prima gli strati più recenti (quelli dell'ultimo anno, poi del penultimo, e così via), lasciando intatti i livelli storici più profondi, tipicamente valorizzati a costi molto bassi.
Questo meccanismo di stratificazione crea, nei periodi di prezzi crescenti, un effetto di "compressione" del reddito imponibile, perché i decrementi attingono agli strati più recenti (più cari), mentre gli strati storici rimangono cristallizzati a valori d'epoca. Un aspetto da non trascurare riguarda le fusioni: il valore delle giacenze della società incorporata rimane quello formatosi in capo a quest'ultima, con la propria stratificazione storica, che si somma — per categoria omogenea — a quella della incorporante (Cass. n. 2511/2011).
5. La formazione delle categorie omogenee: un tema spesso sottovalutato
Uno degli aspetti più delicati e più controversi della disciplina è la formazione delle categorie omogenee per natura e per valore, che costituisce il presupposto obbligatorio per applicare i metodi convenzionali. I beni devono essere raggruppati in insiemi che soddisfino entrambi i requisiti: omogeneità merceologica (stessa natura) e omogeneità economica (stesso ordine di valore unitario).
La Cassazione ha precisato (sent. n. 28061/2017) che il raggruppamento "per natura" va inteso con riferimento alle proprietà e caratteristiche merceologiche dei beni e alla loro destinazione di mercato, mentre quello "per valore" riguarda beni di identico contenuto economico con un valore monetario sostanzialmente equivalente. Non possono quindi essere raggruppati nella stessa categoria beni di natura merceologica diversa, né beni della stessa natura con valori unitari sensibilmente divergenti.
Attenzione: la Cassazione ha anche chiarito (sent. n. 8907/2018) che questo obbligo di raggruppamento vale anche per le imprese minori. E, cosa ancor più rilevante, qualora la valutazione delle rimanenze non venga effettuata con il corretto raggruppamento per categorie omogenee, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a ricorrere all'accertamento induttivo basato su presunzioni c.d. super semplici.
6. La svalutazione al valore normale: quando il mercato scende sotto il costo
Il comma 5 dell'art. 92 disciplina l'ipotesi in cui il valore di mercato dei beni in giacenza sia inferiore al loro costo: in questo caso è possibile svalutare le rimanenze fino al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio (non nell'ultimo trimestre, come era in passato: la modifica risale al D.L. n. 416/1994).
La svalutazione fiscale non è però automatica: richiede che la svalutazione sia stata iscritta anche in bilancio (non si può svalutare ai fini fiscali più di quanto non si sia fatto in bilancio) e che il valore di riferimento sia il "valore normale" ai sensi dell'art. 9, comma 3, TUIR, vale a dire il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza.
Un punto tecnico rilevante: il confronto non va effettuato bene per bene, ma "per masse". Si moltiplica il valore normale medio per l'intera quantità della categoria omogenea, indipendentemente dall'anno di formazione degli strati, e si confronta con il valore complessivo ottenuto con il metodo convenzionale adottato. Solo se questo secondo valore è superiore, la svalutazione è fiscalmente ammessa.
Se la svalutazione è riconosciuta fiscalmente, mantiene rilevanza anche negli esercizi successivi — a meno che le rimanenze non vengano rivalutate in bilancio, nel qual caso anche la rivalutazione ha rilevanza fiscale nei limiti dell'iscrizione in bilancio. Su questo punto, l'art. 110, comma 1, lett. c), TUIR fa un'eccezione rispetto alla regola generale dell'irrilevanza fiscale delle rivalutazioni.
7. La vexata quaestio delle rimanenze di beni infungibili
L'art. 92 disciplina espressamente la svalutazione al valore normale solo per i beni fungibili valutati con metodi convenzionali. Per i beni infungibili tipicamente gli immobili merce delle imprese di costruzione, valutati a costi specifici la norma tace.
Su questo silenzio si è sviluppato un lungo dibattito. L'Agenzia delle Entrate (ris. n. 78/E/2013) e, più di recente, la Cassazione (Cass. n. 10773/2023) hanno sostenuto che le svalutazioni dei beni valutati a costi specifici non sono fiscalmente deducibili, in quanto il comma 5 dell'art. 92 avrebbe natura eccezionale e derogatoria, applicabile solo ai casi ivi previsti.
Una parte della dottrina condivisibilmente, a parere di chi scrive contesta questa impostazione. Se il principio di derivazione (semplice o rafforzata) ex art. 83 TUIR è la regola generale, in assenza di una deroga espressa non si vede perché la svalutazione civilisticamente corretta di un bene infungibile debba essere fiscalmente irrilevante. Il comma 5 non sarebbe una norma eccezionale, ma semplicemente una disposizione tecnica che specifica come effettuare il confronto tra costo e valore di mercato per i beni fungibili — operazione che per i beni infungibili è invece direttamente effettuabile sul singolo bene.
In ogni caso, la tesi ministeriale porta con sé una conseguenza di segno opposto, anch'essa criticabile: l'Agenzia (circ. n. 10/E/2014) ha infatti esteso il ragionamento sostenendo che sono irrilevanti fiscalmente anche le rivalutazioni dei beni infungibili iscritte in bilancio. Se la coerenza sistematica del sistema richiede simmetria tra costi e ricavi, negare rilevanza sia alle svalutazioni che alle rivalutazioni finisce per creare un doppio binario non sempre giustificabile sul piano logico.
8. I lavori in corso su ordinazione infrannuali: la novità del D.Lgs. 192/2024
Fino al periodo d'imposta 2023, il comma 6 dell'art. 92 imponeva per i prodotti in corso di lavorazione (e per le commesse di durata inferiore a 12 mesi) la valutazione al costo, escludendo la possibilità di applicare il metodo della percentuale di completamento. Ne derivava un disallineamento sistematico rispetto al bilancio, dove OIC 23 ammetteva — quale metodo alternativo — proprio la valutazione ai corrispettivi maturati.
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato il comma 6, introducendo a decorrere dal periodo d'imposta 2024 la possibilità di applicare ai fini fiscali lo stesso criterio adottato in bilancio, purché esso rispetti i corretti principi contabili. In pratica: le imprese che in bilancio usano la percentuale di completamento per le commesse infrannuali possono ora farlo anche ai fini IRES, riducendo significativamente il "doppio binario" contabile-fiscale.
Attenzione, però: sono previste norme transitorie per le commesse già in corso al 31 dicembre 2023, per le quali si mantiene il doppio binario fino al completamento. Diventa quindi cruciale identificare correttamente la data di avvio dei lavori (non la data di stipula del contratto, ma quella di inizio effettivo della realizzazione, come precisato dall'OIC 23). Se nel 2023 sono stati sostenuti solo costi pre-operativi e l'avvio contrattuale è previsto nel 2024, si applica già la nuova disciplina.
Un'ulteriore distinzione operativa riguarda la differenza tra commesse disciplinate dall'OIC 23 (opere su specifica del committente, rilevate come rimanenze) e servizi disciplinati dall'OIC 34 (servizi standardizzati, i cui ricavi vengono rilevati direttamente a conto economico in base allo stato di avanzamento). Solo le prime rientrano nel perimetro dell'art. 92, comma 6, modificato.
9. Il principio di continuità dei valori
L'art. 92, comma 7, sancisce un principio apparentemente ovvio ma fondamentale: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali di quello successivo. Il valore fiscale dichiarato dal contribuente si "trasla" automaticamente all'anno seguente.
Meno ovvia e storicamente controversa è la questione di cosa succede quando l'Amministrazione finanziaria rettifica in aumento il valore delle rimanenze finali di un esercizio: l'art. 110, comma 8, TUIR (modificato dal D.L. n. 416/1994) prevede che tale rettifica abbia effetto anche per gli esercizi successivi, con obbligo per l'ufficio di riliquidare automaticamente le imposte relative all'anno successivo. Non è quindi necessaria alcuna attivazione del contribuente.
La Cassazione ha però precisato (ord. n. 17312/2021) che il principio non vale al contrario: in caso di rettifica delle sole rimanenze iniziali di un esercizio, l'ufficio non ha l'obbligo automatico di rettificare le rimanenze finali dell'anno precedente. Una conclusione che solleva perplessità sotto il profilo della capacità contributiva: se le rimanenze iniziali vengono aumentate in sede di accertamento, il contribuente potrebbe trovarsi a pagare imposte su valori già tassati nell'anno precedente, senza possibilità di recupero se i termini di accertamento di quel periodo sono già scaduti.
Il rimedio pratico rimane la dichiarazione integrativa a favore, oggi esperibile entro i termini di accertamento grazie alle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016.
10. La regolarizzazione del magazzino: l'opportunità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024
La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, commi 78-85) ha reintrodotto sul modello della Legge Finanziaria 2000 la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (quindi il 2023 per i soggetti con esercizio solare).
La procedura si applica agli OIC adopter (sono esclusi i soggetti IAS e le imprese in contabilità semplificata) e consente due operazioni distinte: eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, oppure iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
Il costo dell'operazione varia a seconda della direzione dell'adeguamento. In caso di eliminazione di rimanenze sopravvalutate, è necessario versare l'IVA e un'imposta sostitutiva del 18% calcolata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione e il valore nominale del bene eliminato. Per l'iscrizione di rimanenze precedentemente omesse, è invece sufficiente il pagamento dell'imposta sostitutiva del 18% sull'intero valore iscritto, senza IVA.
Gli effetti protettivi sono significativi: la regolarizzazione non può essere utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per accertare maggiori redditi o presumere acquisti o cessioni non fatturate per i periodi precedenti. Fa però salvi gli accertamenti già notificati entro il 1° gennaio 2024.
Considerazioni conclusive
L'art. 92 TUIR è una norma che non si presta a letture superficiali. Il professionista che assiste un'impresa nella predisposizione della dichiarazione dei redditi deve conoscere non solo i metodi di valutazione in astratto, ma saper valutare quale sia il metodo più coerente con la realtà aziendale del proprio cliente, quali siano i rischi di contestazione in caso di scelte aggressive e quali opportunità offra il sistema come la svalutazione al valore normale o la regolarizzazione del magazzino per allineare valori contabili e fiscali senza incorrere in sanzioni.
La recente riforma del comma 6 ad opera del D.Lgs. 192/2024 va nella giusta direzione: ridurre il doppio binario e avvicinare la fiscalità d'impresa alla realtà economica rappresentata dal bilancio. Il percorso è ancora lungo, ma ogni passo verso la semplificazione va accolta positivamente.
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