Articolo 91 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 91 T.U.IVA - Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31
luglio 1954,n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti
indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati,
senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente
alle quantita' corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del
31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art.
2217 del codice civile.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della
legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che
da apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati
entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale
data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla
parte dei lavori che in base al certificato risulti gia' eseguita alla data
stessa. La restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza
entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita' di materie prime,
semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui
al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non
possono essere comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla
dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata
copia conforme della domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di
questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e
l'obbligo di versare in unica soluzione le imposte gia' detratte."

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