Articolo 91 del TUIR
TUIR
Art. 91 TUIR - Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
"1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote."
Commento del professionista
Inquadramento generale
L'art. 91 del TUIR (D.P.R. 917/1986) rappresenta una norma di sistema: il suo scopo non è disciplinare una fattispecie reddituale specifica, ma individuare in modo puntuale quei proventi e quelle poste che pur transitate nella sfera economica del soggetto IRES non entrano nel calcolo della base imponibile. Si tratta, in altre parole, di esclusioni dal reddito imponibile che rispondono a logiche diverse: evitare la doppia imposizione, rispettare la neutralità fiscale di operazioni di natura squisitamente patrimoniale, o semplicemente dare coerenza sistematica all'intero impianto dell'IRES.
Vale la pena sottolineare subito che l'art. 91 non è l'unico contenitore di queste esclusioni: analoghe previsioni si trovano nell'art. 3 TUIR, nelle discipline delle singole categorie reddituali e in numerose disposizioni speciali. L'articolo in commento si concentra però su quattro fattispecie precise, che analizziamo singolarmente.
1. I proventi dei cespiti esenti da imposta (lett. a)
La prima esclusione riguarda i proventi derivanti da beni o cespiti che godono, per espressa previsione di legge, di esenzione dall'imposta. Un esempio classico sono gli interessi e i frutti derivanti da obbligazioni e titoli di Stato emessi all'estero fino al 9 settembre 1992, esenti ai sensi del D.L. n. 372/1992.
Il punto davvero cruciale, però, è la conseguenza sul versante dei costi: vige il cosiddetto principio di simmetria, in base al quale se un provento è esente, i costi ad esso direttamente riconducibili non sono deducibili. Sarebbe altrimenti paradossale e fiscalmente inaccettabile che il contribuente godesse dell'esenzione sul ricavo e al tempo stesso deducesse i costi sostenuti per produrlo.
Per i costi che non sono specificamente riferibili ai proventi esenti, ma che hanno natura promiscua, l'art. 109, comma 5, TUIR prevede un meccanismo di deduzione proporzionale: si calcola il rapporto tra i proventi imponibili (o esclusi perché esclusi, non perché esenti) e il totale dei proventi, e solo in quella misura i costi comuni sono deducibili. Una regola di buon senso, che impedisce arbitraggi fiscali.
2. I proventi già tassati alla fonte o con imposta sostitutiva (lett. b)
La seconda esclusione risponde a una logica elementare: nessuno deve pagare le imposte due volte sullo stesso provento. I redditi già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva hanno già scontato una tassazione definitiva alla fonte, e pertanto non concorrono nuovamente alla formazione del reddito IRES.
È utile distinguere le due ipotesi:
Ritenuta a titolo d'imposta: la tassazione è definitiva ed esaustiva. Il percettore non deve né dichiarare il provento né versare ulteriori imposte. Per i soggetti IRES questa ipotesi è relativamente rara, perché in genere le ritenute subite dalle società sono a titolo d'acconto.
Imposta sostitutiva: il legislatore prevede per determinati proventi un regime derogatorio, giustificato da finalità agevolative o da ragioni di tecnica impositiva (pensiamo ai fondi comuni d'investimento o agli interessi su obbligazioni). Anche in questo caso, avendo già scontato imposte a titolo definitivo, il provento fuoriesce dalla base IRES.
3. L'annullamento di azioni proprie: neutralità fiscale assoluta (lett. c)
Questa è forse la disposizione più articolata e tecnica dell'articolo, e merita un'analisi approfondita sia sul piano civilistico-contabile che su quello fiscale.
Il quadro civilistico
L'acquisto di azioni proprie è regolato dagli artt. 2357 e ss. del codice civile. La normativa pone precisi limiti: l'acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, deve essere autorizzato dall'assemblea, e per le società quotate il valore nominale delle azioni proprie non può superare un quinto del capitale sociale.
La ratio è chiara: impedire che la società rimborsi anticipatamente i soci attraverso l'acquisto delle proprie azioni, e preservare l'integrità del capitale a garanzia dei creditori sociali.
La rivoluzione contabile del 2016
Un passaggio fondamentale con importanti riflessi fiscali è stato introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015, che ha radicalmente cambiato il modo di contabilizzare le azioni proprie. Prima del 2016, l'acquisto di azioni proprie era trattato come un vero investimento iscritto nell'attivo, con una riserva indisponibile a speculare copertura nel patrimonio netto. Dal 1° gennaio 2016, invece, il costo sostenuto per l'acquisto delle azioni proprie viene iscritto direttamente come riserva negativa di patrimonio netto (voce A.VI), in linea con quanto previsto dallo IAS 32 per i soggetti IAS/IFRS.
Questa riserva negativa è soggetta a un regime di indisponibilità assoluta (confermato dalla massima del Consiglio Notarile di Milano n. 145/2016): non può essere distribuita ai soci, usata per aumenti gratuiti di capitale, per la copertura perdite né per il calcolo del limite all'emissione di obbligazioni.
Quando l'assemblea delibera l'annullamento delle azioni proprie, la riserva negativa viene stornata e il capitale sociale viene ridotto per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra valore contabile della riserva e valore nominale delle azioni annullate va imputata a incremento o decremento di altra voce del patrimonio netto.
Il principio fiscale: irrilevanza totale
Sul piano tributario, l'art. 91, lett. c) stabilisce con nettezza che la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni proprie annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto è fiscalmente irrilevante. L'annullamento non genera né sopravvenienze attive né passive.
Questo principio si è consolidato anche grazie alle modifiche apportate all'art. 83 TUIR dall'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016: con il rafforzamento della derivazione dal bilancio, l'acquisto e la cessione di azioni proprie trattati contabilmente come operazioni sul patrimonio netto e non come operazioni reddituali non generano componenti imponibili nemmeno ai fini fiscali. In pratica, le azioni proprie sono attività prive di qualsiasi valore fiscale e tutte le operazioni ad esse correlate sono fiscalmente neutre.
Fa eccezione il regime delle micro imprese, per le quali non opera mai la derivazione rafforzata: qui potrebbe teoricamente emergere un disallineamento tra trattamento contabile (riserva negativa) e trattamento fiscale (possibile rilevanza di plusvalenze e minusvalenze).
Un'ulteriore questione rilevante riguarda la possibilità che l'acquisto di azioni proprie venga riqualificato come distribuzione di utili in capo al socio persona fisica cedente, nel caso in cui il prezzo corrisposto ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Su questo tema si è a lungo espressa l'Amministrazione finanziaria (SECIT, circolari ministeriali e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate), con distinzioni importanti a seconda che l'acquisto sia o meno finalizzato all'annullamento delle azioni.
Particolarmente significativa, infine, la Risoluzione n. 26/E del 7 marzo 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'assegnazione di azioni proprie ai soci a titolo di dividendo produce gli stessi effetti fiscali di un aumento gratuito di capitale e non configura distribuzione di dividendi in natura salvo l'eccedenza degli utili che non trova capienza nel capitale sociale, come poi precisato dalla Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2012.
4. Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio (lett. d)
L'ultima fattispecie disciplinata dall'art. 91 riguarda i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote: anch'essi sono fiscalmente irrilevanti per la società che li riceve.
Il sovrapprezzi di emissione rappresenta la differenza tra il prezzo di sottoscrizione e il valore nominale delle azioni: in sostanza, è ciò che i nuovi soci pagano per "entrare" in una società che ha già accumulato plusvalori latenti nel proprio patrimonio. Gli interessi di conguaglio, analogamente, rappresentano il corrispettivo per le azioni emesse in corso d'anno in corrispondenza di aumenti di capitale.
Sia il sopraprezzo che gli interessi di conguaglio hanno natura di apporti di capitale, non di ricavi: tassarli in capo alla società ricevente sarebbe economicamente scorretto, perché si tratterebbe di tassare un incremento patrimoniale e non un reddito prodotto.
Questo principio si coordina con l'art. 47, comma 5, TUIR, che specularmente esclude dalla nozione di utili, in capo ai soci, le somme ricevute a titolo di ripartizione delle riserve costituite con tali sopraprezzi. Attenzione, però: la distribuzione di queste riserve, pur non generando reddito immediato per il socio, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, con effetti sulla futura plusvalenza in caso di cessione.
Considerazioni conclusive
L'art. 91 TUIR è, in definitiva, una norma di coerenza sistematica: costruisce un argine contro la doppia imposizione e tutela la neutralità fiscale delle operazioni di natura meramente patrimoniale. La sua lettura non può prescindere dal coordinamento con le disposizioni sull'art. 83 TUIR (derivazione rafforzata), con l'art. 109 TUIR (inerenza e deducibilità dei costi) e con le norme civilistiche e contabili richiamate, in particolare dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2015.
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