Articolo 91 Bis del TUIR
TUIR
Art. 91 Bis TUIR - Detrazione di imposta per oneri. ( NDR:; ora art. 78. ) (N.D.R.: "Le modifiche introdotte dall'art.37 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000". )
In vigore dal 12/12/2003
Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 37
Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Nota:
Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467.
"1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla meta', nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter).
2. (Comma abrogato)"
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