Articolo 90 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 90 T.U.IVA - Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel
primo comma dell'art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2,
convertito nella legge 19 giungo 1940, n. 762, e successive
modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto
dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive
modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D. Lgs
Lgt. 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953,
n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti,
di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447,
e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto
legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al
decreto legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27
dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al
decreto legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20
dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi
centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della
tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n.
1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive
modificazioni;
10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di
cui al regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella
legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe', di cui al testo
unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
successive modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
di cui ai numeri precedenti;
13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
modificazioni;
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e
tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al
regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e
successive modificazioni, nonche' il diritto speciale sulle acque da
tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
modificazioni;
16) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive
modificazioni;
18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di
cui al decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034;
19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965,
n. 1379, e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti
anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel
presente articolo."

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