Articolo 9 del TUIR
TUIR
Art. 9 TUIR - Determinazione dei redditi e delle perdite
In vigore dal 01/01/2024
Modificato da: Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 92
"1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società."
Commento del professionista
Perché l'art. 9 è così importante?
Chi si occupa di fiscalità, anche solo di rado, si imbatte inevitabilmente nell'art. 9 del D.P.R. 917/1986 (il TUIR). Non è una norma che fa rumore, non è quella che genera i titoli sui giornali, eppure è una delle più trasversali dell'intero sistema tributario italiano: detta le regole di base per quantificare i redditi e le perdite in tutte le categorie reddituali, introduce il concetto fondamentale di valore normale e stabilisce come trattare operazioni in valuta estera, proventi in natura e conferimenti in società. Insomma, senza capire l'art. 9 si capisce poco del resto.
Vediamolo insieme, punto per punto, cercando di renderlo davvero comprensibile.
1. Il principio generale: ogni categoria fa storia a sé
Il comma 1 stabilisce una regola logica ma essenziale: i redditi e le perdite si determinano separatamente per ciascuna categoria reddituale (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa, diversi), applicando le norme specifiche previste per ognuna.
Solo dopo questa determinazione "per categorie" si procede alla somma algebrica che genera il reddito complessivo ai fini IRPEF, disciplinato dall'art. 8 TUIR.
Una precisazione importante che spesso sfugge: non tutte le categorie possono generare perdite. I redditi fondiari, di capitale e di lavoro dipendente, per loro natura, non possono mai dare un risultato netto negativo rilevante ai fini della compensazione. Le perdite operative, in senso proprio, sono territorio quasi esclusivo del reddito d'impresa e del lavoro autonomo.
2. Redditi in valuta estera: quale cambio applicare?
Il comma 2 affronta un tema pratico tutt'altro che marginale nell'economia globalizzata: come si convertono in euro i proventi, i corrispettivi, le spese e gli oneri espressi in valuta estera?
La regola è chiara nella sua gerarchia:
Primo criterio: si usa il cambio del giorno in cui il componente è stato percepito o sostenuto, oppure del giorno antecedente più prossimo disponibile.
Criterio sussidiario: in mancanza del dato giornaliero, si utilizza il cambio medio del mese di riferimento.
Nella pratica, l'espressione "in mancanza" crea qualche ambiguità: sembrerebbe lasciare al contribuente la scelta tra il cambio del giorno e quello del giorno antecedente, quasi fossero equivalenti. Ma questa lettura è difficilmente sostenibile, perché aprirebbe spazi di pianificazione inaccettabili.
Su temi specifici l'Agenzia delle Entrate è già intervenuta: per le operazioni in valuta a termine, il provento o l'onere finanziario va calcolato come differenza tra il controvalore al cambio del giorno dell'operazione e quello al cambio fissato nel contratto. Per i bitcoin e le criptovalute, la risoluzione n. 72/E del 2016 ha chiarito che la valutazione a fine esercizio si effettua al cambio vigente alla data di chiusura, determinato come media delle quotazioni sulle piattaforme online di scambio.
3. Il valore normale: la bussola di tutto il sistema
Ecco il concetto attorno al quale ruota gran parte della norma. Il valore normale è definito dal comma 3 come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari:
in condizioni di libera concorrenza,
al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati scambiati (o in quelli più prossimi, in mancanza).
Non si tratta quindi di un valore astratto o soggettivo: la norma indica anche dove cercare i riferimenti oggettivi:
Listini o tariffe del soggetto che ha fornito beni o servizi;
In mancanza, mercuriali e listini delle Camere di Commercio, tariffe professionali;
Sempre tenendo conto degli sconti d'uso mediamente praticati.
Per i beni e servizi a prezzi regolamentati per legge, vige una presunzione assoluta: si fa riferimento al provvedimento normativo vigente, senza margini di discrezionalità.
Un'applicazione pratica di grande rilievo riguarda i beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari: la circolare n. 24/2012 dell'Agenzia ha declinato il valore normale in quel contesto specifico, individuando come riferimento i prezzi di mercato del fornitore, le mercuriali di enti istituzionali o, in ultima battuta, una perizia di stima.
4. Il valore normale di azioni, obbligazioni e partecipazioni
Il comma 4 merita una trattazione separata perché introduce regole speciali a seconda della tipologia di strumento finanziario.
Titoli quotati (lett. a)
Per azioni, obbligazioni e titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore normale è la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. "Ultimo mese" significa il periodo che va dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese precedente, contando solo i giorni di effettiva negoziazione (escluse le chiusure di borsa e le sospensioni).
Attenzione: la Cassazione e l'Agenzia concordano che un titolo si considera "negoziato" solo se c'è stata effettiva contrattazione, non basta che la quotazione sia stata richiesta o autorizzata.
Partecipazioni non quotate (lett. b)
Per le azioni non quotate, le quote di s.r.l. e le partecipazioni in enti non societari, il valore normale è determinato in proporzione al patrimonio netto della società. E qui arriva la precisazione cruciale, ribadita dal Ministero delle Finanze: non si tratta del patrimonio netto contabile, ma del valore del patrimonio netto risultante dalla valutazione di mercato. Per le società di nuova costituzione, si fa riferimento all'ammontare complessivo dei conferimenti.
Un tema tecnico di frontiera riguarda gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (carried interest): l'Agenzia con la risposta n. 77/2020 ha precisato che il valore normale non può incorporare l'aspettativa di carried interest finché tale diritto non si è ancora concretizzato.
Altri titoli (lett. c)
Per obbligazioni e titoli atipici non rientranti nelle lettere precedenti, il valore normale si determina per comparazione con titoli analoghi negoziati sui mercati regolamentati o, in mancanza, in base a elementi obiettivi determinabili (ad esempio, i prezzi rilevati nei mercati OTC, come chiarito dalla ris. n. 99/E/2005).
5. I conferimenti in società: natura "realizzativa" per il Fisco
Questo è uno dei punti più delicati e, spesso, più fraintesi. Dal punto di vista civilistico, il conferimento è un'operazione di tipo associativo: si apporta un bene in cambio di una partecipazione. Non c'è monetizzazione diretta. Eppure il Fisco la vede diversamente.
Ai fini delle imposte sui redditi, i conferimenti di beni e crediti sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. Il corrispettivo "virtuale" da considerare è il valore normale dei beni e dei crediti conferiti, a prescindere da quante azioni o quote vengono ricevute in cambio.
Fanno eccezione i conferimenti in società quotate con apporto proporzionale: in quel caso, il corrispettivo non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi dell'ultimo mese (comma 4, lett. a).
Restano esclusi dall'equiparazione i conferimenti di opere e servizi (che seguono regole proprie, con rilevanza fiscale al momento dell'effettiva remunerazione) e le operazioni di conferimento di aziende o partecipazioni di controllo/collegamento, disciplinate dagli artt. 175 e 176 TUIR con il regime della neutralità fiscale.
6. La grande novità della Legge di Bilancio 2024: i diritti reali di godimento
Fino al 31 dicembre 2023, il vecchio comma 5 dell'art. 9 prevedeva, con presunzione assoluta, che le regole delle cessioni a titolo oneroso si applicassero anche agli atti che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (usufrutto, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitù). Questo aveva generato anni di incertezza e un vero e proprio scontro interpretativo tra l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, soprattutto sul trattamento dei diritti reali costituiti originariamente (senza acquisto a titolo derivativo) e sulla rilevanza della loro durata determinata o indeterminata.
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha riformulato il comma 5 introducendo un principio fondamentale: l'equiparazione vale salvo diversa previsione normativa. In parallelo, è stato modificato l'art. 67, comma 1, lett. h) TUIR, che ora include espressamente oltre alla concessione di usufrutto la costituzione degli altri diritti reali di godimento tra i redditi diversi imponibili.
Il risultato pratico è rilevante: la costituzione di diritti reali di godimento su immobili (come il diritto di superficie) rientra ora sistematicamente nella lettera h) dell'art. 67, con assoggettamento a IRPEF ordinaria, senza che sia applicabile l'imposta sostitutiva del 26%. E questo prescinde dalla durata del diritto e dal titolo di acquisto del dante causa, superando le dispute interpretative del passato.
In sintesi
L'art. 9 TUIR è una norma apparentemente tecnica ma di straordinaria importanza sistematica. Definisce le coordinate fondamentali per quantificare il reddito in ogni sua forma: dalla conversione valutaria alla valutazione dei beni in natura, dal trattamento dei conferimenti alla determinazione del valore normale di qualunque asset. Conoscerla bene e tenersi aggiornati sulle sue evoluzioni, come quella significativa del 2024 sui diritti reali è il punto di partenza per chiunque voglia operare con serietà nel diritto tributario italiano.
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