Articolo 89 del TUIR

TUIR

Art. 89 TUIR - Dividendi ed interessi (N.d.R.: ex art.56)

In vigore dal 01/01/2026

Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51

"1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime societa' ed enti nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo.

2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. (2)

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo , e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo , stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo , residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo , stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109 ;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante (2).

3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa' che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate (1).

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.

5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto."

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(1) Comma aggiunto, a decorrere dal 23 luglio 2016, dall'art. 26, comma 1 legge 7 luglio 2016 n. 122. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'art. 26, comma 3 della citata legge n. 122 del 2016.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Per l'applicazione di tutte le modifiche di cui al comma 51 si veda quanto disposto dai successivi commi da 54 a 58 della stessa legge.

Commento del professionista

L'articolo 89 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) costituisce il pilastro normativo che regola, per i soggetti IRES — società di capitali, enti commerciali e non commerciali — la tassazione di due grandi categorie di proventi: i dividendi (utili da partecipazione) e gli interessi attivi.

Capire questa norma è fondamentale per chiunque gestisca o consulti società che detengono partecipazioni in altre imprese, perché da essa dipende quanta parte di ciò che si incassa davvero concorre a formare la base imponibile IRES.

1. Partecipazioni in società di persone: tassazione per trasparenza

Il punto di partenza della norma — comma 1 — riguarda le partecipazioni in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia.

In questi casi si applica il principio di tassazione per trasparenza previsto dall'art. 5 TUIR: il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato direttamente ai soci — anche se soci IRES — in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, e ciò avviene nell'esercizio di produzione del reddito, indipendentemente dall'effettiva distribuzione.

È la logica del "come se fosse già in tasca": il socio IRES è tassato subito, a prescindere dal fatto che l'utile venga materialmente distribuito.

2. Dividendi di fonte interna: il regime di esclusione parziale (95%)
Il passaggio storico: dall'imputazione all'esclusione

Prima della riforma Tremonti (D.Lgs. n. 344/2003) il sistema italiano si basava sul modello dell'imputazione: la società pagava l'imposta come acconto, e il socio la recuperava tramite un credito d'imposta. Dal 2004 si è passati al modello dell'esclusione: gli utili sono tassati definitivamente in capo alla società produttrice, e il socio percettore li riceve in regime di parziale detassazione.

Come funziona oggi (con le novità 2026)

Il comma 2 dell'art. 89 stabilisce la regola generale: gli utili distribuiti da soggetti IRES — società di capitali, enti commerciali e non commerciali residenti — concorrono alla formazione del reddito del socio IRES per l'intero ammontare, salvo che ricorrano le condizioni per l'esclusione.

La grande novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, comma 51) è che il beneficio dell'esclusione al 95% — e quindi la concorrenza al reddito solo per il residuo 5% — non è più automatico e generalizzato, ma è ora subordinato al possesso di una soglia minima di partecipazione, disciplinata dal nuovo comma 2.1:

  • partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%, oppure

  • valore fiscale della partecipazione non inferiore a € 500.000.

Ai fini del calcolo della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente nell'ambito dello stesso gruppo (intendendo per gruppo quello definito dal controllo ex art. 2359, co. 1, n. 1 e co. 2 c.c.), tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della catena partecipativa.

Se invece queste soglie non sono raggiunte, i dividendi concorrono integralmente al reddito IRES del percipiente.

Attenzione: le nuove regole si applicano alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze su partecipazioni acquisite dalla stessa data.

Principio di cassa

Il momento rilevante per la tassazione è quello della percezione (incasso), non della maturazione. I dividendi concorrono quindi alla base imponibile nell'esercizio in cui vengono effettivamente incassati, compresi quelli distribuiti in natura (beni assegnati al socio), valorizzati al valore normale ex art. 9 TUIR.

I costi di gestione delle partecipazioni

Un tema spesso trascurato: poiché i dividendi che soddisfano i requisiti del comma 2.1 sono "esclusi" dal reddito (e non "esenti"), i costi di gestione delle relative partecipazioni risultano deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR. Diverso è il trattamento dei costi di cessione delle partecipazioni che beneficiano della participation exemption (pex), che risultano invece indeducibili.

3. Il regime speciale per i soggetti IAS/IFRS adopter

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) applicano, in via generale, le stesse regole di cui al comma 2. Tuttavia, il comma 2-bis introduce una deroga importante: gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari detenuti per la negoziazione (c.d. portafoglio di trading) concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito.

Ciò significa che per i soggetti IAS, la classificazione contabile della partecipazione — trading o immobilizzazione finanziaria — diventa dirimente ai fini fiscali: solo le partecipazioni non di trading godono (entro i limiti del comma 2.1) della parziale detassazione dei dividendi.

Questa scelta legislativa ha una sua logica: per le partecipazioni di trading, plusvalenze e minusvalenze da valutazione e da realizzo sono integralmente rilevanti fiscalmente, per cui ammettere anche la detassazione dei dividendi avrebbe aperto la porta a operazioni di dividend washing.

4. Dividendi di fonte estera: il comma 3
La regola generale

Per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti (inclusi i trust esteri), il regime è tendenzialmente identico a quello dei dividendi domestici — esclusione al 95% — ma a condizione che:

  1. la remunerazione sia totalmente indeducibile nello Stato estero di residenza dell'emittente;

  2. il dividendo non provenga da un Paese o territorio a regime fiscale privilegiato (c.d. black list).

I Paesi a fiscalità privilegiata: come si individuano oggi

Il criterio attuale, introdotto dal D.Lgs. n. 142/2018 e ora contenuto nell'art. 47-bis TUIR, distingue due situazioni:

  • Partecipazioni di controllo: si considera privilegiato il regime fiscale estero quando i redditi sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana virtuale (confronto su base effettiva, senza IRAP).

  • Partecipazioni non di controllo: il parametro è il livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello italiano, tenendo conto anche di regimi speciali.

Gli Stati UE e i Paesi SEE con accordo di scambio di informazioni sono esclusi dall'applicazione della black list.

Dividendi da Paesi black list: tassazione e "esimenti"

In linea di principio, i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata sono integralmente tassati (100%) in capo al socio italiano. Tuttavia, è possibile ridurre questo carico dimostrando l'esistenza di due possibili "esimenti" previste dall'art. 47-bis, co. 2:

  • Prima esimente (attività economica effettiva): la partecipata estera svolge concretamente un'attività d'impresa con personale, attrezzature, locali. In questo caso i dividendi concorrono al reddito solo al 50%, con riconoscimento di un credito d'imposta indiretto per le imposte pagate all'estero dalla partecipata.

  • Seconda esimente (assenza di localizzazione artificiosa): dalla partecipazione non è stato conseguito, sin dal primo periodo di possesso, l'effetto di localizzare redditi in Paesi privilegiati. In questo caso la detassazione è al 95%, con rientro nel regime ordinario.

L'interpello (art. 47-bis, co. 3) è facoltativo ma, se non presentato o non ricevuto favorevolmente e il contribuente intenda ugualmente applicare la seconda esimente, i dividendi da black list devono essere segnalati in dichiarazione dei redditi, pena una sanzione del 10% sull'importo omesso (minimo € 1.000, massimo € 50.000).

Il tema della stratificazione delle riserve

Un aspetto delicato riguarda la distribuzione di utili formatisi in anni diversi: quale regime si applica? La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 1007-1008) ha stabilito che gli utili maturati in periodi in cui la partecipata non era in un Paese black list non si considerano provenienti da Paese a fiscalità privilegiata, anche se al momento della distribuzione la partecipata è diventata black list (e viceversa, con alcune limitazioni). Presunzione: si presumono prioritariamente distribuiti gli utili di fonte "white".

5. Il regime di affrancamento degli utili black list (Legge di Bilancio 2023)

La Legge n. 197/2022 (commi 87-95) ha introdotto la possibilità di affrancare gli utili black list non distribuiti al 1° gennaio 2023 (risultanti dal bilancio precedente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022), pagando un'imposta sostitutiva:

  • 9% in via ordinaria;

  • 6% se gli utili vengono effettivamente rimpatriati (percepiti dalla controllante italiana entro il 30 giugno 2024) e accantonati in una riserva vincolata per almeno due esercizi.

Una volta affrancati, tali utili, quando distribuiti, risultano esenti da ulteriore tassazione. L'opzione si perfeziona indicando gli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022. L'imposta non è compensabile nel modello F24 e deve essere pagata in un'unica soluzione.

6. Strumenti finanziari partecipativi e contratti assimilati
L'assimilazione alle azioni

L'art. 44, co. 2, lett. a) TUIR assimila alle azioni — con conseguente accesso al regime dei dividendi — i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'emittente o del gruppo o dell'affare. La chiave è dunque la natura della remunerazione, non dell'apporto.

La simmetria con l'indeducibilità in capo all'emittente

L'art. 109, co. 9, TUIR rende indeducibile in capo all'emittente la parte di remunerazione degli strumenti finanziari che costituisce partecipazione agli utili. Questa indeducibilità è speculare all'esclusione in capo al percipiente: la stessa remunerazione non viene dedotta da chi la paga e non viene tassata (o solo al 5%) in capo a chi la riceve.

Le modifiche della Legge n. 122/2016 (commi 3-bis e 3-ter)

Con la Legge europea 2015-2016, è stata introdotta l'esclusione al 95% anche per strumenti finanziari a remunerazione "mista" (parte fissa, parte variabile), limitatamente alla quota di remunerazione non deducibile in capo all'emittente. Questa modifica ha superato la precedente asimmetria che penalizzava il percipiente rispetto all'emittente.

Per gli emittenti esteri, l'accesso a questo beneficio è limitato alle società che rivestono i requisiti della direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE): forma giuridica prevista dall'Allegato I Parte A, partecipazione diretta ≥ 10% detenuta ininterrottamente per almeno un anno, residenza in uno Stato UE, assoggettamento alle imposte previste dall'Allegato I Parte B.

La nuova soglia per i contratti ex art. 109, co. 9, lett. b) (novità 2026)

Il nuovo comma 2.1, lett. b) dell'art. 89 (introdotto dalla L. n. 199/2025) richiede, per l'accesso al regime di esclusione anche per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, che il valore fiscale del contratto non sia inferiore a € 500.000.

7. Associazione in partecipazione e cointeressenza

L'associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) è il contratto con cui l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili dell'impresa in cambio di un apporto. Non genera un rapporto societario, ma fiscalmente può avvicinarsi al dividendo.

Il regime fiscale dipende dalla natura dell'apporto:

  • Apporto esclusivamente di opera o servizi: la remunerazione è deducibile per l'associante e integralmente tassabile per l'associato.

  • Apporto di capitale o misto (capitale + lavoro): la remunerazione è indeducibile per l'associante ex art. 109, co. 9, lett. b) TUIR, e gode dell'esclusione al 95% in capo all'associato IRES — ma oggi entro il limite del valore fiscale di € 500.000 introdotto dal comma 2.1.

Le stesse regole si applicano ai contratti di cointeressenza, nei quali — a differenza dell'associazione in partecipazione — non è necessariamente presente la partecipazione alle perdite o un determinato apporto.

8. Distribuzione di riserve di capitale e presunzione di prioritaria distribuzione degli utili
Riserve di capitale: nessuna tassazione (con riduzione del costo)

L'art. 47, co. 5 TUIR (richiamato dal comma 4 dell'art. 89) stabilisce che la distribuzione di riserve di capitale — soprapprezzo azioni, versamenti a fondo perduto, saldi di rivalutazione esenti — non costituisce utile per il socio. Tuttavia riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se la distribuzione eccede tale costo (c.d. "sottozero"), l'eccedenza genera una plusvalenza, eventualmente soggetta alla participation exemption ex art. 87 TUIR.

La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili

Indipendentemente da quanto deliberato dall'assemblea, si presumono prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili rispetto alle riserve di capitale. È una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria: esiste quindi un doppio binario civilistico-fiscale, in cui la delibera assembleare vale sul piano civilistico ma non rileva ai fini fiscali nella qualificazione delle somme distribuite.

9. Interessi attivi: regole di competenza e casi speciali
Il principio generale: competenza (con eccezioni)

Gli interessi attivi concorrono al reddito d'impresa secondo il principio di competenza (art. 109, co. 1 TUIR). Fanno eccezione gli interessi di mora, tassati per cassa, ovvero nell'esercizio in cui vengono effettivamente percepiti.

La misura degli interessi: necessità della forma scritta

Il comma 5 dell'art. 89 prevede che, se la misura del tasso di interesse non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale (art. 1284 c.c.). Questa presunzione è assoluta: anche un accordo di finanziamento infruttifero deve risultare da idonea documentazione scritta, altrimenti si applicano comunque gli interessi al tasso legale (confermato da Cass. n. 14051/2020).

Pronti contro termine

Le operazioni di pronti contro termine sono economicamente assimilabili a finanziamenti garantiti da titoli: il compratore a pronti (venditore a termine) è il soggetto che incassa gli interessi maturati durante la durata del contratto, indipendentemente da chi sia formalmente il proprietario dei titoli in quel momento. L'art. 89, co. 6 specifica che sia gli interessi sui titoli sottostanti sia il differenziale di prezzo (al netto degli interessi) concorrono al reddito per la quota di competenza dell'esercizio.

Conti correnti: lordismo degli interessi

Per i conti correnti bancari e le operazioni bancarie regolate in conto corrente, il comma 7 stabilisce che si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne consegue che interessi attivi e passivi vanno rilevati separatamente per il loro importo lordo: gli interessi attivi concorrono integralmente al reddito, quelli passivi concorrono (nei limiti dell'art. 96 TUIR) anch'essi per l'intero, senza compensazione reciproca.

Conclusioni

L'art. 89 TUIR è una norma in costante evoluzione, che riflette le tensioni tra l'esigenza di eliminare la doppia imposizione economica sui redditi societari e quella di contrastare l'utilizzo di strutture estere per eludere la tassazione italiana.

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 segnano un cambio di paradigma significativo: la detassazione dei dividendi, fino ad ora quasi automatica per tutti i soggetti IRES, diventa ora condizionata al superamento di soglie minime di partecipazione o di valore fiscale. Una riforma che richiede attenzione e tempestivo adeguamento nelle strutture di pianificazione societaria.

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