Articolo 89 del T.U.B.
T.U.B
Art. 89 T.U.B. - Insinuazioni tardive.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
"1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile (1)."
(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'art. 1, comma 31 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.
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