Articolo 88 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 88 T.U.IVA - Validita' di precedenti autorizzazioni.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
macchine elettrocontabili, gia' rilasciate agli effetti dell'imposta
generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni
previste dal presente decreto fino a quando non sara' diversamente stabilito
dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli
articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni
mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le
annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3)
dell'art. 28 e al n. 3) dell'art. 31.
Restano ugualmente valide, fino a quando non sara' diversamente stabilito
dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia' rilasciate relativamente
alla distinta numerazione delle fatture per settori di attivita' o per
singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede
diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalita' per i
rapporti di cui all'art. 53."

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