Articolo 87 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 87 T.U.IVA - Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che
esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di filati delle
varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi
tessuti e manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto
l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione gia' assolta in
relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31
dicembre 1972.
Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullita' dal
contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantita' di
filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972,
distinti per titolo e qualita'.
Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai
prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione e' stata sospesa per effetto
dei decreti legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319,
convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto
1969, n. 478, e successive modificazioni."

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