Articolo 86 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 86 T.U.IVA - Sanzioni per indebita detrazione.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a
quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e' punito con la pena
pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la
applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se
l'indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non
corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e
salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso
articolo se ne ricorrano i presupposti.
Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i
relativi allegati."
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