Articolo 85 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 85 T.U.IVA - Applicazione delle detrazioni.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella
dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso in
detrazione, rispettivamente nella misura di un dodicesimo o di un quarto,
dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri
successivi a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione stessa.
La detrazione non puo' superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta
per cento dell'importo da versare.
Le somme delle quali non e' stato possibile operare la detrazione in ciascun
mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre
successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni
caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma
del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui e' compreso il
dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione di detrazione.
Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma
dell'art. 30 e dell'art. 38."

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