Articolo 84 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 84 T.U.IVA - Dichiarazione di detrazione.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere
presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante
l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse,
sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante
legale o negoziale.
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono
le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine
progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno
1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la
data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la
quantita' dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e
l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per
le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta
cedente nonche' il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai
passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il valore in base al quale
e' stata liquidata l'imposta.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli
investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella
dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei
beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali
di nuova produzione, acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971,
posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o
importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con
l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o
importati nonche' dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro
produzione.
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte
nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in
relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con
l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantita' complessiva dei beni
acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo e' sufficiente indicare le
fatture e le bollette di data piu' recente fino a concorrenza della
quantita' di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera a) del
secondo comma art. 83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui
si riferiscono, i documenti di cui al n.1):
a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti nello
stato originario;
b) le quantita' di beni trasformati o incorporati in semilavorati,
componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti
quantita' di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti
risultanti dall' inventario;
c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le
quantita' complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti
indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi
delle precedenti lettere a), b) e c);
e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili
in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e quelle
risultanti dall'inventario."

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