Articolo 84 del T.U.B.

T.U.B

Art. 84 T.U.B. - Poteri e funzionamento degli organi liquidatori (1).

In vigore dal 01/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

"1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I commissari pubblicano altresi' una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d'Italia.

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita' e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti."

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'art. 1, comma 27 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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