Articolo 83 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 83 T.U.IVA - Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte.
In vigore dal 29/12/1974 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"I contribuenti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione
di beni o servizi, di cui all'art. 2195, n. 1 del codice civile, o
attivita' agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i
piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto,
nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta
generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del
regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella
legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o
ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e
componenti relativi all'attivita' esercitata, nonche' per le relative
lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o
reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1
settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di
imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina
applicando la aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante
dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato
dell'imposta che vi e' eventualmente incorporata. Tuttavia per i
prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto
1957, n. 757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la
detrazione sia stata gia' operata, e' determinata applicando
all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio
1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello
stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di
vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le
lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
doganali e puo' essere applicata, a scelta del contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti per gruppi
merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato
per la vidimazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio
1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in
semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti
quelli acquistati o importati in data piu' recente. La vidimazione puo'
essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto;
b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell' ammontare globale delle
imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del
7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al
n. 2). L'applicazione della detrazione in misura forfettaria non e'
ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione
una volta tanto, per i quali e' consentita la detrazione di cui al n. 1)
del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora
posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti puo' essere applicata con
riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano
oggetto dell'attivita' esercitata nonche' alle relative lavorazioni, anche
dai contribuenti che esercitano attivita' intermediarie nella circolazione
di beni, di cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui
alla lettera b) del secondo comma e' pero' ridotta al 10 per cento per i
contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per
quelli che esercitano il commercio all'ingrosso e al 7,50 per cento per
quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 82 valgono anche
agli effetti del presente articolo."
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