Articolo 83 del TUIR

TUIR

Art. 83 TUIR - Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

In vigore dal 20/12/2025

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 3

Nota:
Per l'anno 2026, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, per la determinazione dei ricavi in caso di cessione di azioni o quote, si veda l'articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

"1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile oalla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile chenon hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili. (2) (3)(4)

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.(4)

1-ter. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.(4)"

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(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'art. 13-bis, comma 2 lett. a) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 1, 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016, vedasi pure l'art. 2 del DM 03/08/2017 economia e finanze.

(2) Per l'applicazione delle modifiche del presente comma vedi l'art. 8 del D.L. n. 73 del 21/06/2022.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 273, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per gli effetti si veda quanto disposto dal successivo comma 275.

(4) Le disposizioni del presente comma modificate dall'art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

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