Articolo 83 del T.U.B.

T.U.B

Art. 83 T.U.B. - Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

In vigore dal 01/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

"1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza.

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.

3-bis. In deroga all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile."

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