Articolo 82 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 82 T.U.IVA - Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano
attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice
civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare
dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma
dell' art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con
modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative
addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli
acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per
l'esercizio delle attivita' esercitate e di beni e servizi impiegati nella
costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25
maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate
all'esercizio di attivita' commerciali o agricole e non suscettibili di
altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze,
gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione
ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato
originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le
relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni
strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero
ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto
o d'opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari
del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonche' di
quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l'acquirente non
e' in possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta
detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si
determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa
diminuito del quindici per cento;
c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 77,
dell'imposta generale sull'entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le
concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive
modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per
l'acquisto, l'importazione o la produzione di beni compresi nella
cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di
emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o
spedizione o del pagamento;
f) le importazioni, anche se relative a beni gia' temporaneamente importati,
si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della
dichiarazione di importazione definitiva.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai
commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite
allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle
imprese per conto delle quali hanno agito."
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