Articolo 81 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 81 T.U.IVA - Applicazione dell'imposta nell'anno 1973.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o
professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in
allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e
seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell'art. 43.
Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31 e 32, terzo
comma, 33 secondo comma e 34, quarto comma, il volume d'affari dell'anno 1972
e' costituito:
a) per le attivita' gia' soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi
e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare
risultante dalle fatture emesse;
b) per le attivita' di commercio al minuto e artigianali e per l'attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad
eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli
acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle
bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla
lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito
e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di
entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce
presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell'art. 8 del
regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e
simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui
alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dell'art. 6
della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita' non
contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare
desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento
probatorio."
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