Articolo 81 del T.U.B.

T.U.B

Art. 81 T.U.B. - Organi della procedura (1).

In vigore dal 01/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

"1. La Banca d'Italia nomina:

a) uno o piu' commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa' o altri enti.

1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettere a) e d).

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione."

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'art. 1, comma 24 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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