Articolo 79 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 79 T.U.IVA - Applicazione dell'imposta nel settore edilizio.
In vigore dal 09/07/1974 al 01/04/1979
Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 254 Articolo 4
Soppresso dal 01/04/1979 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1
"Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricazione di cui all'art.
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate
dalla imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in
dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei
fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta al
sei per cento fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da
emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825."
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