Articolo 79 del TUIR

TUIR

Art. 79 TUIR - Scomputo degli acconti

In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1992

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

"1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito."

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