Articolo 78 del TUIR
TUIR
Art. 78 TUIR - Detrazione d'imposta per oneri
In vigore dal 01/01/2014
Modificato da: Decreto-legge del 28/12/2013 n. 149 Articolo 14
"1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)."
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata


