Articolo 78 del TUIR

TUIR

Art. 78 TUIR - Detrazione d'imposta per oneri

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Decreto-legge del 28/12/2013 n. 149 Articolo 14

"1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)."

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