Articolo 77 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 77 T.U.IVA - Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia' assoggettate all'imposta generale sull'entrata.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene
o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal
committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte
dell'ammontare imponibile eventualmente gia' assoggettata all'imposta
generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata e'
ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal
committente.
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione
alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta preventivamente
dal cedente una volta tanto in conformita' a disposizioni vigenti alla detta
data, l'imposta stessa e' ammessa in detrazione dall'imposta sul valore
aggiunto dovuta dal cedente."
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