Articolo 77 del TUIR

TUIR

Art. 77 TUIR - Aliquota dell'imposta (ex art.91)

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

"1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento (1)."

__________________________

(1) Per la maggiorazione dell'aliquota alle societa' di comodo vedasi l'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Per l'applicazione di un'addizionale, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa vedasi l'art. 2, comma 2 decreto-legge 30 novembre 2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5 e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208.Vedi comma 716 e 718 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata