Articolo 77 del T.U.B.
T.U.B
Art. 77 T.U.B. - Succursali di banche di Stato terzo.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
"1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli Stati dell'Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo
. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione."
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