Articolo 76 del TUIR
TUIR
Art. 76 TUIR - Periodo d'imposta (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 02/12/2005 con effetto dal 01/01/1993
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5
"1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare.
3. (Comma abrogato)"
Commento del professionista
L’articolo 76 disciplina il periodo d’imposta per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Poiché il reddito rappresenta un incremento del patrimonio netto, esso deve necessariamente riferirsi a un arco temporale definito, al quale vanno imputati, secondo le regole specifiche di ciascuna categoria reddituale, i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Titolo II – Imposta sul reddito delle società, Capo I – Soggetti passivi e disposizioni generali.
Analogamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche l’IRES è un’imposta di natura periodica.
In questo contesto, il primo comma dell’art. 76 stabilisce il principio di autonomia dell’obbligazione tributaria per ciascun periodo d’imposta. Tale principio, tuttavia, è soggetto a deroga dalle disposizioni contenute negli artt. 80 e 84 del TUIR.
In particolare, l’art. 80 consente al contribuente, a sua scelta:
di utilizzare nel periodo d’imposta successivo, in riduzione della relativa imposta, l’eccedenza dei crediti derivanti da imposte pagate all’estero, ritenute d’acconto e versamenti in acconto;
di richiederne il rimborso tramite la dichiarazione dei redditi;
di compensare l’eccedenza secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
Un’ulteriore deroga al principio di autonomia del periodo d’imposta è contenuta nell’art. 84, che disciplina il riporto delle perdite fiscali.
Il secondo comma dell’articolo stabilisce che, a differenza delle persone fisiche (per le quali il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, art. 7 TUIR), per i soggetti IRES il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio o al periodo di gestione della società o dell’ente, come determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Ciò significa che la legge può fissare direttamente il periodo d’imposta, come nel caso degli enti pubblici, oppure esso può essere definito dai soci o dagli associati.
L’anno solare coincide con il periodo d’imposta solo in via residuale: quando la durata non è stabilita dalla legge, non risulta dall’atto costitutivo, oppure quando il periodo d’imposta si estende su due o più anni.
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