Articolo 75 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 75 T.U.IVA - Norme applicabili.
In vigore dal 29/12/1974
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1
"Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice
penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e
del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24
maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai
fondi costituiti presso l'Amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le
finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della L. 15 novembre 1973,
n. 734."
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