Articolo 75 del TUIR

TUIR

Art. 75 TUIR - Base imponibile

In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

Nota:
Ripristino

"1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
2. Le societa' residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI."

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