Articolo 75 bis del T.U.B.

T.U.B

Art. 75 bis T.U.B. - Commissari in temporaneo affiancamento.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

"1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione."

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