Articolo 74 quater del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 74 quater T.U.IVA - Disposizioni per le attivita' spettacolistiche

In vigore dal 04/07/2006 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 35

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione
delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento
per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi
di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso
emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983,
n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo
in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione
spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni
altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad
esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze
con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le
modalita' per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario
od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni
programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione
al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che
svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto
che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella
misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi,
con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione
delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le
associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento
da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata
ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le attivita'
svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il
concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi
dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo
contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa
l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle
prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi
utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni
procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e
verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'articolo 52,
trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi
secondo e terzo. Le facolta' di cui all'articolo 52 sono esercitate dal
personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale
esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata
qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le
modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni
spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e
l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli
articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle
attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte."

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