Articolo 74 del TUIR

TUIR

Art. 74 TUIR - Stato ed enti pubblici

In vigore dal 25/12/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 57

"1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria."

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