Articolo 74 bis del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 74 bis T.U.IVA - Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative.

In vigore dal 01/01/2001 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 31

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento
o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e
registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono
essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
dalla nomina.
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento
o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti
dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio,
devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture
devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono
essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni
imponibili.
In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi
previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
non superiore a lire cinquecento milioni."

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