Articolo 73 bis del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 73 bis T.U.IVA - Disposizione per la identificazione di determinati prodotti.

In vigore dal 01/04/1998 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della
individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni
prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n.883, nonche'
indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione,
apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle
immagini, apparecchi del settore cine foto ottico, nonche' talune
relative parti e pezzi staccati;
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
(Comma abrogato)
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono
essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche
artificiali, diversi dagli indumenti.
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)"

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata