Articolo 71 del TUIR
TUIR
Art. 71 TUIR - Altri redditi (NDR: ex art. 85. Contiene anche le modifiche apportate dall'art.2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n.350.)
In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1993
Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2
"1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 67 sono determinate a norma degli articoli 58 e 86.
2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80."
Commento del professionista
Premessa: di cosa si occupa l'art. 71
L'art. 71 del TUIR è una norma breve ma tutt'altro che secondaria: fissa le regole di quantificazione di alcune categorie di redditi diversi che l'art. 67 si limita a classificare, senza indicare come calcolarli. In sostanza, l'art. 67 dice cosa tassare; l'art. 71 dice come misurare il reddito imponibile.
La norma si compone di tre commi:
il comma 1 riguarda i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell'ingegno e di diritti di proprietà intellettuale e industriale (lett. g dell'art. 67);
il comma 2 individua il criterio generale per una serie di redditi diversi di natura eterogenea (lett. h, h-bis, i ed l dell'art. 67);
il comma 2-bis introduce un regime forfettario speciale per le attività agricole connesse svolte in modo non abituale.
1. I proventi da opere dell'ingegno e diritti di proprietà intellettuale (comma 1)
Il comma 1 disciplina i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico purché tali proventi non vengano già qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) TUIR.
La distinzione è importante: se l'utilizzazione economica avviene direttamente da parte dell'autore o inventore nell'esercizio della propria attività professionale, i proventi confluiscono nel reddito di lavoro autonomo. Rientrano invece nell'art. 71 i proventi percepiti da chi ha acquisito tali diritti da terzi ad esempio, il produttore che acquista i diritti su un brevetto altrui e li concede in licenza.
La riduzione del 25%
Il reddito è costituito dall'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 25% soltanto se i diritti sono stati acquistati a titolo oneroso. Se invece i diritti pervengono al contribuente per successione o donazione (a titolo gratuito), non si applica alcuna riduzione e il provento è tassato per l'intero ammontare percepito.
La logica della riduzione forfettaria è quella di riconoscere, in via semplificata, un abbattimento a fronte del costo sostenuto per l'acquisto del diritto senza tuttavia richiedere la documentazione analitica delle spese effettive.
Il regime delle ritenute
Sul piano delle ritenute, l'art. 25, comma 1, del D.P.R. 600/1973 prevede che il sostituto d'imposta applichi una ritenuta a titolo d'acconto del 20% sulla quota imponibile del reddito (cioè dopo la riduzione del 25%, ove spettante) al momento del pagamento.
Se invece l'utilizzazione economica è effettuata da un soggetto non residente, la ritenuta è a titolo d'imposta nella misura del 30% sull'intero importo erogato, senza la riduzione del 25%.
2. Il criterio differenziale per gli altri redditi diversi (comma 2)
Il comma 2 fissa per una serie di fattispecie reddituali un criterio comune di quantificazione: il reddito è pari alla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito stesso.
Le categorie interessate sono le seguenti:
concessione in usufrutto e sublocazione di beni immobili;
affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
affitto e concessione in usufrutto di aziende e successiva vendita, anche parziale, di aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito;
redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente;
redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Il principio di cassa e i suoi limiti
Tutte queste categorie seguono il principio di cassa: la tassazione scatta solo sull'ammontare effettivamente percepito nel periodo d'imposta. La Corte di Cassazione ha confermato questo principio con la sentenza n. 23851/2019, precisando che il canone relativo all'affitto d'azienda è imponibile solo se concretamente incassato: non si applica la regola dell'art. 26 TUIR propria dei redditi fondiari che assoggetta a tassazione i redditi indipendentemente dalla loro percezione.
Un secondo limite fondamentale: le spese deducibili non possono in nessun caso eccedere i proventi della singola attività. A differenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo abituale, le eventuali perdite generate da queste attività non sono deducibili in sede di determinazione del reddito complessivo. Ogni categoria è quindi a sé stante, senza possibilità di compensazioni trasversali.
Spese specificamente inerenti: un concetto non sempre agevole
L'individuazione delle spese deducibili non è sempre semplice. La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni utili:
Sublocazione di immobili: dalla circolare n. 55/E/2002 si ricava che il conduttore che subloca può computare in deduzione il canone di locazione pagato al proprietario, poiché costituisce il costo specificamente inerente alla produzione del provento di sublocazione.
Lavoro autonomo occasionale con solo rimborso spese: se la prestazione è svolta a titolo sostanzialmente gratuito e il compenso si limita al rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione dell'incarico — anticipate dal committente o rimborsate successivamente — tale rimborso non genera reddito diverso. In tal caso, come precisato dalla risoluzione n. 49/E/2013, il soggetto erogante non è nemmeno tenuto ad applicare la ritenuta del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973. Diverso è il caso in cui il compenso ecceda le spese, poiché verrebbe meno la gratuità della prestazione e il differenziale costituirebbe reddito imponibile.
Attenzione però: la risoluzione n. 69/E/2003 ha chiarito che anche i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio corrisposti a collaboratori occasionali sono in via generale soggetti alla ritenuta del 20%, in quanto l'art. 25, comma 1, D.P.R. 600/1973 fa riferimento ai compensi "comunque denominati". La coesistenza di questi due orientamenti impone una valutazione caso per caso della struttura concreta del rapporto.
Le plusvalenze su aziende
Le plusvalenze derivanti dalla vendita, totale o parziale, di aziende precedentemente concesse in affitto o usufrutto (senza riacquisto della qualifica di imprenditore) e quelle derivanti dalla vendita di aziende acquisite per successione o atto gratuito da un familiare — previste rispettivamente alle lett. h) e h-bis) dell'art. 67 — si quantificano secondo le regole degli artt. 58 e 86 TUIR, relative alle plusvalenze d'impresa, alle quali si rinvia.
3. Il regime forfettario per le attività agricole connesse non abituali (comma 2-bis)
Il comma 2-bis introduce una deroga al criterio differenziale del comma 2 per un caso specifico: le operazioni non abituali poste in essere da soggetti che svolgono attività agricola ai sensi dell'art. 32 TUIR, ma che eccedono i limiti previsti dal comma 2, lett. c) di tale articolo per le attività connesse (quelle cioè che, se contenute entro certi limiti, rientrano nel reddito agrario).
Per questi redditi occasionali si applicano le percentuali di redditività previste dall'art. 56-bis TUIR:
15% dei corrispettivi per le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli che eccedono i limiti del reddito agrario (come miele, formaggi, salumi, conserve, ecc.);
25% dei corrispettivi per le attività di prestazioni di servizi con utilizzo prevalente di attrezzature agricole.
Come chiarito dalla circolare n. 44/E/2004, queste percentuali si applicano anche alle attività agricole connesse non rientranti nell'elenco approvato con D.M. 19 marzo 2004, purché svolte in via occasionale. La scelta del metodo forfettario — anziché quello analitico del comma 2 — semplifica notevolmente gli adempimenti per gli agricoltori che occasionalmente superano le soglie del reddito agrario.
Conclusioni
L'art. 71 TUIR, pur nella sua sinteticità, contiene regole che nella pratica quotidiana di professionisti e contribuenti si rivelano spesso decisive. I due criteri fondamentali — la riduzione forfettaria del 25% per i proventi da sfruttamento di opere dell'ingegno acquistate a titolo oneroso e il criterio differenziale per le attività occasionali — poggiano su una logica comune: tassare il reddito netto, ossia la ricchezza effettivamente prodotta, ma con regole semplificate rispetto a quelle delle categorie reddituali abituali.
Il punto più delicato nella prassi resta l'identificazione delle spese specificamente inerenti: un concetto che richiede un nesso diretto e documentato tra il costo e il provento, senza la possibilità di dedurre spese generali o di compensare le perdite con altri redditi. La disciplina del lavoro autonomo occasionale, poi, richiede particolare attenzione nella strutturazione dei rapporti contrattuali, soprattutto quando il compenso si avvicina al mero rimborso spese, per evitare contestazioni sull'applicazione delle ritenute.
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